Sicurezza sul lavoro, con subappalto appaltatore resta datore
Sicurezza sul lavoro
In tema di subappalto, l’appaltatore non perde automaticamente la propria qualifica di datore e quindi le proprie responsabilità, laddove continui ad intromettersi nella gestione delle opere.
La Suprema Corte ha con sentenza 27 settembre 2016, n. 40033 ribadito come nel caso di subappalto, il sub committente/appaltatore sia destinatario di specifici obblighi di vigilanza sulla sicurezza dei lavori effettuati dalle imprese subappaltatrici ex articoli 26 e 97, Dlgs 81/2008. Infatti, l’appaltatore che subappalta le opere continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica qualora eserciti una continua ingerenza e controlli la prosecuzione dei lavori.
Nel caso di specie, i Giudici confermano la condanna dell’appaltatore lombardo che aveva sostenuto invece la responsabilità del subappaltatore per la morte di un lavoratore, omettendo la sua continua ingerenza nella gestione delle opere.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Sicurezza sul lavoro - Morte del lavoratore - Reato di omicidio colposo ex articolo 589, Codice penale - Responsabilità appaltatore in caso di subappalto - Ex articoli 26, 97 Dlgs 81/2008 - Gestione effettiva delle opere - Sussistenza
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941