Prospezione di idrocarburi, parere Regione non vincolante
Energia
Il giudizio di compatibilità ambientale di un progetto di prospezione di idrocarburi in mare è di esclusiva competenza statale e il parere della Regione è reso ai soli fini istruttori.
Il Tar Lazio (sentenza 26 settembre 2016, n. 9939) ha respinto il ricorso della Regione Puglia contro il rilascio del parere positivo di compatibilità ambientale rilasciato dallo Stato su un'attività di prospezione di idrocarburi nel mare Adriatico. I Giudici in primo luogo ricordano la facile tendenza, anche della Regione Puglia ricorrente, a confondere la prospezione di idrocarburi, cioè un'attività di indagine, con quelle di ricerca, coltivazione ed estrazione, assai diverse sia da un punto di vista fattuale sia giuridico (vedi Dm 4 marzo 2011 e 25 marzo 2015).
In secondo luogo i Giudici sottolineano che ai sensi del Dlgs 152/2006 essendo nel caso di specie la Via di esclusiva competenza statale, il parere della Regione è meramente istruttorio e non osta al rilascio del parere di compatibilità ambientale statale; non è richiesta insomma quella "intesa forte" con la Regione necessaria nei procedimenti di autorizzazione unica (vedi Consiglio di Stato n. 1779/2016).
Coltivazione idrocarburi liquidi e gassosi - Disciplinare titolo concessorio unico - Attuazione decreto "Sblocca Italia"
Valutazione di impatto ambientale - Via statale - Centrale termoelettrica - Intesa "forte" regionale - Necessità - Esclusione - Applicazione solo per procedimento autorizzatorio dell'impianto ex Dl 7/2002
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
Energia - Via - Attività di prospezione di idrocarburi in mare - Differenze con attività di estrazione e coltivazione - Sussistenza - Parere di compatibilità ambientale - Dlgs 152/2006 - Competenza esclusiva statale - Parere regionale - Natura istruttoria - Sussistenza
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