News - Aggiornamento normativo

Aria

Milano, 22 settembre 2016

Emissioni in aria, sospensione attività solo con pericolo per ambiente

Aria

(Francesco Petrucci)

Emissioni in aria, sospensione attività solo con pericolo per ambiente

Per sospendere l'esercizio di una attività autorizzata ex articolo 269, Dlgs 152/2006 non basta che siano superati i valori limite delle emissioni, occorre dare atto che vi sia pericolo per salute e ambiente.

 

Il Tar Umbria nella sentenza 2 settembre 2016, n. 587 ribadisce l'orientamento giurisprudenziale per cui ai sensi dell'articolo 278, comma 1, Dlgs 152/2006 affinché l'Amministrazione possa disporre la sospensione di una attività autorizzata occorrono due condizioni: che sia stata violata una diffida ad adempiere (atto pregiudiziale necessario) e che oltre a non avere eseguito le prescrizioni sussista un pericolo per la salute e l'ambiente attestato in motivazione. Il provvedimento impugnato invece si limitava ad accertare l'avvenuto superamento di alcuni valori soglia e a disporre quale automatica conseguenza la sospensione dell'attività.

 

Oltretutto il provvedimento a carico di una azienda produttrice di alcol etilico dell'Umbria che è stato cassato dal Tar non conteneva nemmeno il termine finale della sospensione, in violazione sia del citato articolo 278 del Codice ambientale sia dell'articolo 21-quater della legge sul procedimento amministrativo 241/1990 che dice che il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone.

documenti di riferimento
Sentenza Tar Umbria 2 settembre 2016, n. 587

Aria - Autorizzazione alle emissioni - Sospensione dell'attività - Condizioni - Articolo 278, Dlgs 152/2006 - Superamento valori soglia - Sufficienza - Esclusione - Valutazione in concreto degli effetti su salute e ambiente - Necessità

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598