Emissioni in aria, sospensione attività solo con pericolo per ambiente
Aria
Per sospendere l'esercizio di una attività autorizzata ex articolo 269, Dlgs 152/2006 non basta che siano superati i valori limite delle emissioni, occorre dare atto che vi sia pericolo per salute e ambiente.
Il Tar Umbria nella sentenza 2 settembre 2016, n. 587 ribadisce l'orientamento giurisprudenziale per cui ai sensi dell'articolo 278, comma 1, Dlgs 152/2006 affinché l'Amministrazione possa disporre la sospensione di una attività autorizzata occorrono due condizioni: che sia stata violata una diffida ad adempiere (atto pregiudiziale necessario) e che oltre a non avere eseguito le prescrizioni sussista un pericolo per la salute e l'ambiente attestato in motivazione. Il provvedimento impugnato invece si limitava ad accertare l'avvenuto superamento di alcuni valori soglia e a disporre quale automatica conseguenza la sospensione dell'attività.
Oltretutto il provvedimento a carico di una azienda produttrice di alcol etilico dell'Umbria che è stato cassato dal Tar non conteneva nemmeno il termine finale della sospensione, in violazione sia del citato articolo 278 del Codice ambientale sia dell'articolo 21-quater della legge sul procedimento amministrativo 241/1990 che dice che il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone.
Aria - Autorizzazione alle emissioni - Sospensione dell'attività - Condizioni - Articolo 278, Dlgs 152/2006 - Superamento valori soglia - Sufficienza - Esclusione - Valutazione in concreto degli effetti su salute e ambiente - Necessità
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
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