Verificatori Emas, le istruzioni Ue per operare oltre confine
Qualità
Arrivano dalla Commissione europea le istruzioni da osservare per il corretto operare dei verificatori ambientali Emas in Stati diversi da quelli di appartenenza.
Con decisione 2016/1621/Ue l’Esecutivo comunitario ha adottato gli orientamenti che i soggetti deputati alla verifica del rispetto di standard ambientali da parte di Enti/imprese candidati o già certificati Emas devono seguire per poter effettuare la loro attività in Paesi diversi da quelli di accreditamento o abilitazione.
Le istruzioni vertono in particolare su modalità e contenuto della preventiva notifica che i verificatori Emas in parola devono, ai sensi dell’articolo 24 del regolamento madre Emas (il 1221/2009/Ce), effettuare all’Organismo di competenza del Paese in cui intendono esercitare i controlli.
Adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) - Abrogazione regolamento (Ce) n. 761/2001 e decisioni 2001/681/Ce e 2006/193/Ce
Documento di orientamento sulla notifica agli organismi di accreditamento e di abilitazione da parte dei verificatori ambientali - Attuazione Regolamento 1221/2009/Ce