Formulario rifiuti, escluso reato di falso ideologico
Rifiuti
Compilare il formulario rifiuti con dati falsi non integra il reato di falsità ideologica, trattandosi di documento recante mera attestazione del privato a contenuto puramente dichiarativo.
La Corte di Cassazione con sentenza 18 luglio 2016, n. 30380, ricalcando un proprio precedente orientamento (43613/2015), ha ribadito che la compilazione del formulario di trasporto dei rifiuti con dati falsi non costituisce condotta integrante il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (ex articolo 483 Codice penale). Infatti il Fir è un mero atto privato che non può essere confuso con il certificato di analisi del rifiuto (di cui all’articolo 258, comma 4, Dlgs 152/2006), la cui falsificazione conduce sì ad una responsabilità penale ex articolo 483 C.p.
Nel caso di specie, l’imputato aveva trasportato nella Regione Marche 9.000 kg di Eternit senza autorizzazione e con un formulario falso; i Giudici lo hanno, alla luce di quanto su esposto, condannato ex articolo 256, Dlgs 152/2006 (trasporto abusivo) e non anche per falso ideologico.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Trasporto con formulario ex articolo 193, Dlgs 152/2006 - Dati falsi - Reato di falsità ideologica ex articolo 483 Codice penale - Insussistenza
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