Vuoti di miniera utilizzati per recuperare rifiuti non sono discariche
Rifiuti
L'operazione di riempimento di una cava mediante rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione, nel caso in cui tale operazione costituisca un "recupero" di rifiuti, non è assoggettata alle prescrizioni della "direttiva discariche".
A dirlo è la Corte di Giustizia europea (sentenza 28 luglio 2016, n. C 147/15) che così interpreta la direttiva 2006/21/Ce sulla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, laddove prevede che la direttiva 1999/31/Ce sulle discariche di rifiuti "continua" ad applicarsi ai rifiuti non derivanti da estrazione utilizzati per riempire i vuoti di miniera.
La Cge, interpellata dal Consiglio di Stato italiano, ricorda che spetta al Giudice di merito valutare "caso per caso", attraverso appositi indicatori (ad es. l'eventuale pagamento di un corrispettivo a favore del produttore dei rifiuti), se il riempimento dei vuoti di miniera rappresenti un recupero — e quindi una "sostituzione di risorse naturali nell’economia" — ovvero uno smaltimento di rifiuti (nel qual caso scatta la direttiva 1999/31/Ce).
Il riempimento deve comunque risultare "appropriato" a livello ambientale e sanitario e questo è escluso, ai sensi della stessa direttiva discariche, nel caso di rifiuti non inerti o di rifiuti pericolosi.
Rifiuti - Direttiva 2006/21/Ce - Attività di riempimento di una cava esaurita con rifiuti diversi da quelli di estrazione - Soggezione alla disciplina delle discariche - Esclusione - Condizioni - Se l'operazione è qualificabile come recupero di rifiuti
Gestione dei rifiuti derivanti da attività estrattive
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