Rifiuti

Normativa Vigente

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Dm Ambiente 16 aprile 2013

(Gu 23 luglio 2013 n. 171)

Modalità per la realizzazione dell'inventario nazionale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della direttiva 2006/21/Ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/Ce

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

di concerto con

Il Ministro dello sviluppo economico

e

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117 recante "attuazione della direttiva 2006/21/Ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/Ce";

Visto in particolare l'articolo 20 del citato decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117 che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, tenendo conto delle metodologie eventualmente elaborate a livello comunitario e avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito Apat (ora Ispra), le modalità per la realizzazione dell'inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le strutture abbandonate, che hanno gravi ripercussioni negative sull'ambiente o che, a breve o medio termine, possono rappresentare una grave minaccia per la salute umana o l'ambiente;

Visto l'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi del quale le funzioni dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat) sono state trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra);

Considerati gli approfondimenti avvenuti nelle riunioni del gruppo di lavoro ad hoc del Comitato tecnico per l'adattamento della normativa comunitaria al progresso scientifico e tecnologico (Tac) della Commissione europea relativo ai criteri per la metodologia dell'inventario;

Considerato che l'Ispra, nell'anno 2006, ha realizzato il censimento dei siti minerari abbandonati italiani;

Sentito il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, espresso nella seduta del 7 febbraio 2013;

Decreta:

Articolo 1

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce, ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 20 comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117, le modalità per la realizzazione dell'inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le strutture abbandonate, che hanno gravi ripercussioni negative sull'ambiente o che, a breve o lungo termine, possono rappresentare una grave minaccia per la salute umana o l'ambiente.

2. Le strutture di deposito chiuse o abbandonate di cui al comma 1 comprendono tutte le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione che hanno avuto origine dalle attività estrattive, includendo anche quelle derivanti dalla coltivazione dei minerali di seconda categoria e quelle derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, con l'esclusione dei rifiuti di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 117/2008.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Struttura chiusa: struttura di deposito di rifiuti di estrazione che ha terminato le procedure indicate nell'articolo 12 comma 2 del decreto legislativo 117/2008, comprese le strutture chiuse ai sensi dell'articolo 21 comma 3, ovvero, per i siti di estrazione chiusi precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 117/2008, che fosse inserita in un sito estrattivo che abbia terminato le procedure di chiusura stabilite dall'autorità competente ai sensi della normativa previgente;

b) Struttura abbandonata: struttura di deposito nella quale è cessata l'attività di conferimento dei rifiuti estrattivi e per la quale non è individuabile l'operatore di cui all'articolo 3 comma 1 lettera dd) del decreto legislativo 117/2008;

c) Sito estrattivo pericoloso: sito estrattivo come definito all'articolo 3 comma 1 lettera hh) del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117 che, a giudizio dell'Autorità competente presenta un pericolo effettivo o potenziale legato alla presenza nello stesso di una o più strutture di deposito di cui all'articolo 1 comma 1 del presente decreto ovvero una o più sorgenti secondarie di contaminazione di cui all'articolo 2 comma 1 lettera d) del presente decreto.

d) Sorgenti secondarie di contaminazione: accumulo presente nel sito estrattivo di sostanze pericolose derivanti dall'attività mineraria migrate dalla collocazione originaria nelle strutture di deposito ad altre aree (ad esempio corpo idrico con sedimenti contenenti metalli pesanti lisciviati per effetto del drenaggio acido di una struttura di deposito).

Articolo 3

Modalità di realizzazione dell'inventario

1. L'inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di cui all'articolo 1 comma 1 del presente decreto, è, ai sensi dell'articolo 20 comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2008, realizzato e periodicamente aggiornato dalle autorità competenti di cui all'articolo 3 comma 1, lettera gg) del medesimo decreto legislativo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Ciascuna autorità competente compila per ciascun sito estrattivo pericoloso di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) del presente decreto, presente sul territorio di competenza, la scheda riportata nell'allegato I e la invia, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, all'Ispra, che provvede all'acquisizione delle schede e alla elaborazione ed alla redazione di un unico inventario nazionale entro i due mesi successivi. Le modalità informatiche per la redazione e l'invio delle suddette schede e della condivisione delle informazioni di cui all'articolo 5 comma 1, sono definite dall'Ispra, che provvede a pubblicarle in formato digitale e le rende accessibili alle autorità competenti entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. L'Autorità competente valuta quali dei siti estrattivi presenti sul territorio di competenza sono effettivamente o potenzialmente pericolosi tenendo in considerazione sia il rischio statico-strutturale che il rischio ecologico-sanitario. Per quanto riguarda la valutazione del rischio statico-strutturale l'Autorità competente si avvale delle indicazioni specificate nella pertinente sezione dell'allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117 e relative alla classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione. Per quanto riguarda la valutazione del rischio ecologico-sanitario l'autorità competente tiene conto almeno delle seguenti indicazioni:

a) tipologia dei rifiuti di estrazione stoccati e pericolosità degli stessi;

b) tendenza dei rifiuti di estrazione stoccati a produrre drenaggio acido;

c) presenza nei minerali sfruttati dall'attività estrattiva di elementi quali Ab, As, Cd, Cr, Co, Hg, Pb, Ni, Tl, Zn, Sb, Mn, Be e possibilità di migrazione degli stessi dai rifiuti estrattivi stoccati;

d) eventuali elementi pericolosi utilizzati nel processi estrattivi, quali ad esempio il CN.

La valutazione del rischio considera fra i recettori oltre alla presenza umana anche i siti di pregio naturalistico quali aree protette e corsi d'acqua.

Articolo 4

Aggiornamento periodico

1. Ogni anno entro 12 mesi dal precedente invio le Autorità competenti di cui all'articolo 3, comma 1 comunicano all'Ispra eventuali variazioni in merito alle schede dei siti già trasmesse ovvero eventuali nuove schede di ulteriori siti. Tali variazioni possono essere determinate sia dall'aumento che dalla riduzione del rischio di pericolosità associato al sito ed alle strutture di deposito. Nel caso in cui nei siti segnalati come pericolosi siano intervenute variazioni tali da determinare la riduzione del rischio di una o più strutture di deposito, l'autorità competente comunica all'Ispra l'esclusione dall'inventario fornendo le opportune spiegazioni in merito. Nel caso in cui nei siti segnalati come non pericolosi siano intervenute variazioni tali da determinare l'incremento del rischio associato ad una o più strutture di deposito, l'autorità competente comunica all'Ispra l'inclusione del nuovo sito nell'inventario. Il rischio di pericolosità si considera aumentato quando si determinano nuove o maggiori minacce nei confronti della salute umana o dell'ambiente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo possono essere considerati:

a) Crolli o cedimenti delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione;

b) Inquinamenti delle acque superficiali e profonde da parte dei rifiuti minerari e del minerale abbandonato in situ;

c) Introduzione di nuove voci nel registro delle sostanze o preparati classificati come pericolosi;

d) Variazioni nel numero di residenti nei centri abitati;

e) Variazioni di uso e di destinazione del territorio;

f) Cambiamenti nella perimetrazione e classificazione delle risorse naturalistiche del territorio interessato.

2. L'inventario è riesaminato ed aggiornato annualmente dall'Ispra entro il 1° maggio tenendo conto degli aggiornamenti annuali forniti dalle Autorità competenti.

3. L'inventario nazionale è reso accessibile al pubblico mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ispra.

Articolo 5

Procedura di preselezione

1. Per la realizzazione dell'inventario le Autorità competenti possono avvalersi della procedura di preselezione di cui ai successivi commi.

2. L'Ispra, secondo le modalità previste all'articolo 3 comma 2, mette a disposizione delle Autorità competenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le informazioni necessarie alla compilazione della scheda di cui all'allegato I, che sono attualmente presenti nella banca dati Ispra relativa al censimento dei siti minerari abbandonati realizzata dalla stessa nel 2006. Le suddette informazioni possono essere messe a disposizione anche tramite procedure informatizzate di accesso alla suddetta banca dati.

3. Contestualmente alla condivisione delle informazioni di cui al comma 2, L'Ispra provvede a rendere nota alle autorità competenti la classe di rischio associata a ciascun sito presente nella banca dati di cui al medesimo comma 2, calcolata tramite la metodologia di gerarchizzazione messa a punto dalla stessa.

4. L'Ispra, aggiorna annualmente la gerarchizzazione dei siti estrattivi in base alle comunicazioni di cui all'articolo 3 comma 2 e successivi aggiornamenti, tenendo conto anche di eventuali variazioni nei parametri utilizzati per il calcolo degli indici di rischio e, in caso di variazioni delle classi di rischio attribuite ai siti estrattivi, provvede ad informare le Autorità competenti.

5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, i siti estrattivi che in base alla gerarchizzazione effettuata dall'Ispra ed aggiornata annualmente presentano e mantengono una classe di rischio "basso" e "medio-basso" non sono considerati siti estrattivi pericolosi ai fini della redazione dell'inventario. Detti siti sono esclusi da ulteriori indagini e le strutture di deposito eventualmente in essi presenti sono escluse dalla stesura dell'inventario delle strutture di deposito chiuse o abbandonate potenzialmente pericolose. Per tali siti l'Autorità competente compila la scheda di cui all'allegato I, solo per la parte generale e la invia all'Ispra confermando il Rischio effettivo/potenziale basso o medio-basso. Fatta salva la valutazione di cui al comma 10, tali siti non sono più oggetto di trasmissione da parte dell'Ispra alle Autorità competenti.

6. Nel caso in cui l'Autorità competente ravvisi elementi di pericolosità per un sito individuato a rischio basso o medio-basso nel censimento Ispra e ritenga quindi che tale sito possa costituire una minaccia per la salute umana e l'ambiente, la stessa è tenuta a redigere ed a comunicare la relativa scheda all'Ispra ai fini dell'inclusione di tale sito nell'inventario.

7. I siti estrattivi che in base alla gerarchizzazione effettuata ed aggiornata annualmente dall'Ispra presentano e mantengono una classe di rischio "medio", "medio-alto" e "alto" sono valutati dall'Autorità competente al fine di stabilire se rappresentano una minaccia per la salute umana o per l'ambiente ai sensi dell'articolo 1 comma 1. L'Autorità competente effettua la valutazione di tali siti in base alla documentazione disponibile, e ad eventuali sopralluoghi, analisi ed indagini.

8. I siti che in base alla valutazione dell'autorità competente di cui al comma 7 risultano effettivamente o potenzialmente non pericolosi sono esclusi dall'inventario di cui all'articolo 1, comma 1. Per tali siti l'autorità competente compila la scheda di cui all'allegato I, solo per la parte generale e la invia all'Ispra confermando il Rischio effettivo/potenziale basso o medio-basso.

9. I siti che in base alla valutazione di cui al comma 7 risultano essere effettivamente o potenzialmente pericolosi sono inclusi nell'inventario di cui all'articolo 1, comma 1 e le Autorità competenti compilano ed inviano all'Ispra, per tali siti, la scheda di cui all'allegato I.

10. L'Ispra valuta, entro 6 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in base alle schede trasmesse dalle Autorità competenti, la validità del metodo di preselezione elaborato. Le Autorità competenti, anche sulla base della predetta valutazione da parte dell'Ispra, decidono se sia necessario provvedere alla verifica effettiva della pericolosità dei siti esclusi dall'inventario in base al comma 5 del presente articolo.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1. Le Autorità competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2013.

Allegato I

Articolo 3 comma 2

Scheda per la realizzazione dell’inventario

A) Parte generale

 

Nome del sito Comune Periodo di coltivazione Ultimo titolare di concessione/autorizzazione Minerali coltivati

 

Coordinate geografiche
(ETRS89,
realizzazione ETRF2000
(2008.0)
Ltitudine Longitudine Altitudine (quota
ellissoidica)

 

 

Effettivo Personale
Pericolo

 

B) Strutture di deposito

 

Eventuali strutture
di deposito presenti
Bacino Cumulo Tipo di rischio
Struttura 1
(coordinate)
Chimico (1) Strutturale (2)
Struttura 2
(coordinate)
(1) Breve descrizione delle cause di rischio chimico
(2) Breve descrizione del tipo di rischio strutturale

 

C) Sorgenti secondarie

 

Eventuali altre fonti di pericolo (3)
Tipologia Descrizione Entità Altro
Fonte 1
(coordinate)
(3) Sorgente secondaria di contaminazione. Accumulo di sostanze pericolose derivanti dalla migrazione della contaminazione originaria dalle strutture di deposito ad altre formazioni (ad esempio il sedimento di un corpo idrico) presenti nel sito.

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