Seveso III, le regole per consultare lavoratori sul Pei
Rischio incidenti rilevanti (Seveso)
Arrivano dal Ministero dell'ambiente le regole in vigore dal 6 agosto 2016 sulla consultazione dei lavoratori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ex Seveso III, per la redazione del Piano di emergenza interna (Pei).
Il Dm 6 giugno 2016, n. 138 emanato in attuazione del Dlgs 105/2015 (decreto di recepimento della cosiddetta direttiva Seveso III sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante) detta le modalità con cui va avviata la consultazione del personale che lavora nei cosiddetti stabilimenti "di soglia superiore". La consultazione dei lavoratori (anche di quelli delle imprese subappaltatrici a lungo termine) riguarda la stesura iniziale del Piano di emergenza interna e quella dei suoi aggiornamenti e modifiche.
Ai sensi del Dlgs 105/2015 il Piano di emergenza interna è redatto obbligatoriamente dal gestore dello stabilimento di soglia superiore e contiene almeno le informazioni di cui all'allegato 4, punto 1 del Dlgs. Con l'entrata in vigore del Dm 138/2016, cioè dal 6 agosto 2016 cessa di avere effetto l'allegato F al Dlgs 105/2015 che conteneva in via provvisoria le modalità di consultazione del personale ora disciplinate dal decreto in parola.
Regolamento recante disciplina forme consultazione lavoratori di stabilimenti a rischio di incidente rilevante su Piani di emergenza - Articolo 20, comma 5, Dlgs 105/2015 (Seveso III)
Attuazione della direttiva 2012/18/Ue relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose - Seveso III
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