Sicurezza sul lavoro, ne bis in idem anche con concorso formale
Sicurezza sul lavoro
Il concorso formale tra disastro doloso e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (passati in giudicato) e omicidio doloso non esclude a priori la possibilità di essere prosciolti per il principio del "ne bis in idem".
La Corte Costituzionale ha con sentenza 21 luglio 2016, n. 200 dichiarato che l'articolo 649 del Codice di procedura penale è costituzionalmente illegittimo (per contrasto con l'articolo 117 Costituzione) nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo processo. Il principio per cui non si può essere giudicati due volte per il medesimo fatto va rapportato ad un esame del Giudice circa la coincidenza della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico dei due fatti; se gli elementi oggettivi del reato coincidono nei fatti (anche in presenza di concorso formale) può essere pronunciata sentenza di proscioglimento.
Nel caso in esame, il Giudice di merito deve proseguire il procedimento nei confronti dell'imputato/datore di lavoro dei reati di omicidio doloso (causati dalla mancata osservanza dei dispositivi atti a prevenire il contatto con l'amianto) per i deceduti non considerati nel precedente giudizio; mentre nei confronti delle vittime per cui è già stato processato, va valutato se il fatto giuridico sia il medesimo, anche se qualificato in maniera differente.
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Sicurezza sul lavoro - Disastro doloso e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (articoli 434 e 437 Codice penale) - Responsabilità datore - Sentenza passata in giudicato - Nuovo procedimento per omicidio doloso - Concorso formale - Sussistenza - Esclusione a priori ne bis in idem - Illegittimità costituzionale ex articolo 649 C.p.p. - Sussistenza
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