Sicurezza sul lavoro, responsabilità coordinatore circoscritta
Sicurezza sul lavoro
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori vigila sulle lavorazioni che comportano un rischio interferenziale, non effettua un controllo sulle singole attività lavorative, ruolo demandato ad altre figure.
La Suprema Corte ha con sentenza 4 luglio 2016, n. 27165 ripercorso la figura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 92, Dlgs 81/2008 (in continuità normativa con il Dlgs 494/1996). L’alta vigilanza richiesta al coordinatore viene in rilievo laddove si sia in presenza di un rischio interferenziale, sia cioè in atto una lavorazione che coinvolga più imprese, non potendosi estendere ad un controllo momento per momento delle singole lavorazioni; anche perché tale compito è proprio del datore, del preposto, del dirigente.
Nel caso di specie, i Giudici rinviando alla Corte di Appello un coordinatore toscano imputato per omicidio colposo a seguito di caduta dall’alto di tre lavoratori, di fatto circoscrivono la responsabilità di questo ad un obbligo di verifica documentale e non materiale.
Sicurezza sul lavoro - Morte del lavoratore – Reato di omicidio colposo ex articolo 589, Codice penale - Responsabilità coordinatore per l’esecuzione dei lavori – Ex articolo 92 Dlgs 81/2008 - Insussistenza
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
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