News - Aggiornamento normativo

Sicurezza sul lavoro

Milano, 7 luglio 2016

Sicurezza sul lavoro, responsabilità coordinatore circoscritta

Sicurezza sul lavoro

(Costanza Kenda)

Sicurezza sul lavoro, responsabilità coordinatore circoscritta

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori vigila sulle lavorazioni che comportano un rischio interferenziale, non effettua un controllo sulle singole attività lavorative, ruolo demandato ad altre figure.

 

La Suprema Corte ha con sentenza 4 luglio 2016, n. 27165 ripercorso la figura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 92, Dlgs 81/2008 (in continuità  normativa con il Dlgs 494/1996). L’alta vigilanza richiesta al coordinatore viene in rilievo laddove si sia in presenza di un rischio interferenziale, sia cioè in atto una lavorazione che coinvolga più imprese, non potendosi estendere ad un controllo momento per momento delle singole lavorazioni; anche perché  tale compito è proprio del datore, del preposto, del dirigente.

 

Nel caso di specie, i Giudici rinviando alla Corte di Appello un coordinatore toscano imputato per omicidio colposo a seguito di caduta dall’alto di tre lavoratori, di fatto circoscrivono la responsabilità di questo ad un obbligo di verifica documentale e non materiale.

 

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 4 luglio 2016, n. 27165

Sicurezza sul lavoro - Morte del lavoratore – Reato di omicidio  colposo ex articolo 589, Codice penale - Responsabilità coordinatore per l’esecuzione dei lavori – Ex articolo 92 Dlgs 81/2008 - Insussistenza

Dlgs 9 aprile 2008, n. 81

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")

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