Rifiuti, gestione illecita per sanse umide depositate in modo incontrollato
Rifiuti
Integra il reato di deposito incontrollato di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006 lo spargimento di sanse umide da processo di molitura su terreno senza adeguate protezioni anti-percolazione.
La Suprema Corte ha con sentenza 16 giugno 2016, n. 25028 confermato la sussistenza del reato di deposito incontrollato di rifiuti laddove il rifiuto derivi dal processo produttivo e venga stoccato in modo incontrollato su un terreno senza le dovute precauzioni che ne impediscano lo sversamento incontrollato sullo stesso. Non è stata raggiunta inoltre la prova della temporaneità del deposito che avrebbe potuto condurre ad un’irrilevanza penale della condotta.
Nel caso in esame, l’imputato proprietario di un frantoio oleario sardo è stato condannato per il reato ascrittogli, avendo sparso in modo incontrollato le sanse umide derivanti dal processo di molitura senza aver predisposto un sistema adeguato di impermeabilizzazione del terreno.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Sanse umide - Spargimento su terreno - Deposito incontrollato ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
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