Emissioni in aria, illecito di natura permanente per attività economiche
Aria
In materia di emissioni moleste di gas, vapori e fumi, la fattispecie ha natura permanente quando connessa all’esercizio di attività economiche; istantanea con riguardo alla singola emissione molesta.
La Suprema Corte con sentenza 15 giugno 2016, n. 24817 ha sottolineato come il reato di getto di cose pericolose di cui all’articolo 674 Codice penale ha di regola carattere istantaneo e solo eventualmente permanente. La permanenza va ravvisata quando le illegittime emissioni sono connesse all’esercizio di attività economiche legate ad un ciclo produttivo, viceversa per integrare il reato è sufficiente anche un solo atto mediante il quale si provoca un’emissione molesta.
Nel caso in esame, l’imputato piemontese è stato condannato per aver dato fuoco (una volta) a materiale plastico e alluminio, provocando emissioni di fumi maleodoranti ed irritanti, atti a molestare il vicinato ex articolo 674 Codice penale
Emissioni atmosferiche - Reato di getto di cose pericolose ex articolo 674 del Codice penale - Natura permanente per attività economiche - Sussistenza
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