Responsabilità 231, interesse/vantaggio si riferiscono alla condotta
Responsabilità 231
In materia di sicurezza sul lavoro, l’interesse e/o il vantaggio che fondano la responsabilità delle persone giuridiche in caso di infortuni, vanno riferiti alla condotta e non all’esito antigiuridico.
La Suprema Corte con sentenza 14 giugno 2016, n. 24697 ha ribadito che la colpa ex articolo 18, Dlgs 81/2008 (negligenza ed omessa vigilanza) del datore di lavoro in caso di infortunio del lavoratore, ben può fondare una responsabilità amministrativa da reato ex articolo 25-septies Dlgs 231/2001. È necessario altresì, ai sensi dell’articolo 5 del Dlgs 231/2001, che il reato sia stato commesso nell’interesse e/o a vantaggio dell’Ente, che nei reati colposi d’evento si traduce in un riferimento alla condotta e non al sinistro. Il finalismo non deve infatti consistere nell’infortunio che si verifica quanto nel risparmio che l’Ente trae dalla mancata adozione di norme antiinfortunistiche.
Nel caso in esame, l’Ente trentino che si occupa di frantumazione è stato condannato per le lesioni colpose occorse ad un proprio lavoratore, infortunato a causa della mancanza di strutture antinfortunistiche adeguate.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche -Dlgs 231/2001 - Negligenza ed omessa vigilanza ex articolo 18, Dlgs 81/2008 - Lesioni colpose ex articolo 25-septies Dlgs 231/2001 - Sussistenza - Interesse/vantaggio di cui all’articolo 5 Dlgs 231/2001 - Riferimento alla condotta non all’esito - Necessità
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941