Consulta: azione per risarcimento danno ambientale spetta allo Stato
Danno ambientale e bonifiche
È costituzionalmente legittimo l’articolo 311 del Dlgs 152/2016 nella parte in cui attribuisce in via esclusiva allo Stato la legittimazione all’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno ambientale.
La Corte Costituzionale ha con sentenza 1° giugno 2016, n. 126 affrontato la questione di legittimità costituzionale in merito alla compatibilità dell’articolo 311 del Dlgs 152/2006 con i principi costituzionalmente protetti, nella parte in cui esclude la legittimazione concorrente o sostitutiva della Regione e degli Enti locali sul cui territorio si è verificato il danno. Ritiene la Corte che non sussiste alcuna antinomia reale fra la norma generale di cui all’articolo 2043 Codice civile (che attribuisce a tutti il diritto di ottenere il risarcimento del danno per lesione di un diritto) e la norma speciale di cui all’articolo 311 Codice ambientale che riserva esclusivamente allo Stato la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale, inteso come diritto pubblico generale a fondamento costituzionale.
Nel caso in esame, la Regione Sardegna non era legittimata a chiedere un risarcimento ex articolo 311, Dlgs 152/2006 per i danni ambientali causati da sostanze tossiche e radioattive, spettando solo al MinAmbiente tale facoltà; avrebbe viceversa potuto ottenere un risarcimento ex articolo 2043 C.c.
Sostanze tossiche e radioattive - Danno ambientale - Richiesta risarcimento - Legittimazione attiva esclusiva Ministero dell’Ambiente ex articolo 311 Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Compatibilità con articolo 3 Costituzione - Sussistenza-Legittimazione Regione Sardegna solo ex articolo 2043 C.c. - Sussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte VI - Risarcimento del danno ambientale
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