Sicurezza sul lavoro, rischi interferenziali sempre da valutare
Sicurezza sul lavoro
Insiste sul datore di lavoro l'obbligo di predisposizione di un piano anche per i rischi interferenziali, in assenza del quale risponde per i sinistri derivanti dalla sua omissione.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 19 maggio 2016, n. 20981 ricordato come nel caso di cantieri dove siano necessari distinte lavorazioni contemporaneamente, il datore di lavoro debba predisporre un piano di coordinamento per la previsione dei rischi interferenziali di cui all'articolo 26, Dlgs 81/2008. Laddove non vi provveda e anzi acconsenta a che i dipendenti svolgano prestazioni anche diverse ma del tutto coerenti con le proprie mansioni, il datore-garante della sicurezza risponde dei sinistri che si verificano, senza poter invocare l’abnormità del comportamento del lavoratore.
Nel caso in esame, un lavoratore di una ditta marchigiana è rimasto gravemente lesionato a causa dell’interferenza delle attività dell’impresa a cui non era preparato poiché il datore aveva omesso di redigere apposito piano di prevenzione. Il datore risponde pertanto ex articolo 590 C.p. delle lesioni occorse al dipendente.
Sicurezza sul lavoro - Lesioni occorse al lavoratore - Violazione obbligo di predisposizione piano rischi interferenziali ex articolo 26, Dlgs 81/2008 -Responsabilità datore di lavoro ex articolo 590, Codice penale
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
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