Import/export sostanze chimiche, istruzioni Ue per relazioni Stati membri
Sostanze pericolose
La prima relazione sul funzionamento delle procedure di importazione ed esportazione delle sostanze chimiche pericolose, ai sensi del regolamento 649/2012/Ue, dovrà avere ad oggetto gli anni 2014, 2015 e 2016.
Lo stabilisce l'articolo 2 della decisione 2016/770/Ue, provvedimento che istituisce, in attuazione dell'articolo 22 del regolamento 649/2012/Ue, il formato comune che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere a Bruxelles, ogni tre anni, le informazioni sullo svolgimento all’interno del proprio territorio delle procedure di esportazione e importazione delle sostanze chimiche pericolose.
In tali relazioni periodiche, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 18 dello stesso regolamento, gli Stati membri devono illustrare le attività svolte al riguardo dalle proprie autorità competenti.
Programma "Reach" - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
Import/export sostanze chimiche pericolose - Rifusione ed abrogazione regolamento 689/2008/Ce
Esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose - Formato comune per la comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri - Attuazione regolamento 649/2012/Ue
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
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