MinLavoro: Tu Sicurezza si applica a tutti edifici contenenti amianto
Sicurezza sul lavoro (Prassi)
Il datore di lavoro deve applicare al lavoro in edifici contenenti amianto il Dlgs 81/2008, a prescindere che si tratti di edifici industriali o civili (a questi ultimi si aggiunge però il Dm 6 settembre 1994).
Il MinLavoro ha reso in data 12 maggio 2016 interpello n. 10/2016 avente come oggetto l’ambito di applicazione della normativa in tema di gestione dell’amianto negli edifici. La legge 257/1992 ed il decreto attuativo 6 settembre 1994 disciplinano gli interventi negli edifici nei quali siano presenti materiali contenenti amianto. La disciplina si applica agli impianti tecnici in opera all’interno ed all’esterno dell’edificio, escludendo dalla normativa gli edifici industriali in cui la contaminazione potrebbe provenire dalla lavorazione dell’amianto.
Si profila così per il datore di lavoro un doppio binario per garantire la salubrità dell’ambiente e la salute dei lavoratori. In caso di interventi su edifici civili con impianti tecnici contenenti amianto il riferimento normativo è costituito dal Dm 6 settembre 1994 e dal Dlgs 81/2008, mentre nel caso di edifici industriali che lavorano amianto si fa riferimento al solo Dlgs 81/2008.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Sicurezza sul lavoro - Gestione dell’amianto negli edifici industriali e civili - Normativa di riferimento - Dlgs 81/2008 - Dm 6 settembre 1994 - Legge 257/1992 - Ambiti di applicazione sul lavoro
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