Sicurezza sul lavoro, tutelata anche collaborazione saltuaria
Sicurezza sul lavoro
In materia di sicurezza sul lavoro è irrilevante ai fini dell’individuazione delle posizioni di garanzia che vi sia un formale rapporto di lavoro, essendo sufficiente che ci sia una collaborazione saltuaria.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 17 marzo 2016, n. 11388 ricordato come la normativa antinfortunistica si applica non solo ai lavoratori subordinati ed ai soggetti ad essi normativamente equiparati; ma addirittura alle persone estranee che possono trovarsi occasionalmente nei luoghi di lavoro e quindi potenzialmente nella situazione di pericolo. Grava quindi sul datore di lavoro una posizione di garanzia che va oltre al rapporto di lavoro subordinato e si estende alle collaborazioni saltuarie.
Nel caso in esame, il datore di lavoro, a cui era stata addebitata la violazione ex articolo 149 del Dlgs 81/2008 per non aver controllato la tenuta di un tetto di un cantiere in Lombardia da dove un uomo era caduto perdendo la vita, non ha convinto i Giudici invocando la mancanza di un rapporto di lavoro con il deceduto. Risponde infatti di omicidio colposo ex articolo 589 C.p. essendo egli in una posizione di garanzia rispetto a chiunque orbiti nel cantiere.
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Sicurezza sul lavoro - Posizione di garanzia ex articolo 40 C.p. -– Applicabilità erga omnes - Sussistenza -Obbligo datore di controllo paratie ex articolo 149, Dlgs 81/2008 - Nei confronti di collaboratori saltuari - Sussistenza
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