Sicurezza sul lavoro, chiusura cantiere non coincide con fine lavori edili
Sicurezza sul lavoro
La chiusura di un cantiere non si esaurisce con la conclusione delle opere edili, dovendo considerare ai fini della posizione di garanzia del coordinatore lavori, ogni ulteriore attività atta a completare l’opera.
La Corte di Cassazione, con sentenza 9 maggio 2016, n. 19208 ha precisato come l’articolo 89 del Dlgs 81/2008 (Tu Sicurezza) definisca il cantiere temporaneo o mobile come quel luogo in cui si effettuano lavori edili e tutte le attività connesse (manutenzione, riparazione, equipaggiamento, smantellamento etc.). Da ciò discende che la posizione di garanzia in capo al coordinatore per l’esecuzione dei lavori non è confinata alla fine dei lavori edili strettamente definiti, ma si estende a tutte le attività lavorative per tutto il tempo necessario a consentire la completa esecuzione dell’opera.
Nel caso in esame, il sinistro occorso ad un lavoratore in un cantiere temporaneo molisano è da ritenersi imputabile al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, poiché anche se i lavori edili erano conclusi, era ancora in essere lo “scassero” delle forme utilizzate per i pilastri di cemento armato (il cantiere era quindi ancora in fase di ultimazione).
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Sicurezza sul lavoro – Obblighi del coordinatore per l’esecuzione ex articolo 92, Dlgs 81/2008 – Cantieri temporanei mobili ex articolo 89, Dlgs 81/2008 – Estensione posizione di garanzia ad attività posteriori a fine lavori edili – Sussistenza – Infortunio lavoratore – Responsabilità coordinatore - Sussistenza
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi
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