Sicurezza sul lavoro, segnaletica specifica a protezione di tutti
Sicurezza sul lavoro
Il datore di lavoro quando predispone misure ad hoc per un novero ridotto di lavoratori ha l’obbligo di predisporre la segnaletica di sicurezza, di modo che anche gli altri dipendenti conoscano i rischi.
La Corte di Cassazione, con sentenza 7 gennaio 2016, n. 18200 (data udienza) ha ricordato come l’articolo 163 del Dlgs 81/2008 (obblighi del datore) prevede che qualora risultino rischi che non possono essere evitati con misure specifiche il datore debba fare ricorso alla segnaletica di sicurezza. La ratio sottesa alla norma distingue i lavoratori destinatari della misura speciale che quindi conoscono i rischi specifici connessi ad una determinata attività ed i restanti lavoratori che quei rischi non li conoscono se non appunto attraverso la segnaletica del caso.
Nel caso in esame, la procedura del permesso di lavoro per un’operazione di bonifica in una raffineria sarda coinvolgeva solo i lavoratori incaricati dell’attività. I Giudici hanno ritenuto che questa misura non potesse essere considerata collettiva e prevalente rispetto all’obbligo di segnaletica che va quindi sempre onorato dal datore a protezione di tutti gli altri lavoratori del sito (uno di questi deceduto a seguito di suo intervento in attività rischiosa non segnalata).
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Sicurezza sul lavoro - Obblighi del datore ex articolo 163, Dlgs 81/2008 - Segnaletica di sicurezza - Quale misura preventiva destinata a tutti i lavoratori - Necessità - Carenza - Morte lavoratore - Responsabilità datore di lavoro - Sussistenza
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi
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