Sostanze chimiche, "Reach" non ostacola vigilanza nazionale
Sostanze pericolose
Secondo la Corte di Giustizia Ue, gli Stati membri possono obbligare gli importatori a iscrivere su registri nazionali le sostanze chimiche già soggette ad obblighi di registrazione europea ai sensi del "Reach".
Il tutto a condizione che la registrazione "nazionale" non configuri un requisito rispetto all'immissione sul mercato e, pur vertendo su informazioni diverse da quelle richieste dal "Reach", serva a contribuire agli obiettivi stabiliti dal regolamento 1907/2006/Ce e segnatamente all'instaurazione di un sistema di controlli della gestione sicura dei prodotti chimici nello Stato membro interessato.
Secondo la Corte di Giustizia (sentenza 17 marzo 2016, causa C-472/14), chiamata da un Giudice svedese a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione del regolamento 1907/2006/Ce, le informazioni alle quali le autorità nazionali possono avere accesso presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa), a seguito della registrazione Reach, "non offrono tutti i dati che consentano di conseguire gli obiettivi" di vigilanza sui prodotti chimici all’interno dei territori dei singoli Stati membri.
Programma "Reach" - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
Sostanze chimiche - Registrazione, valutazione e autorizzazione - Registro previsto da disciplina nazionale – Obbligo di notifica ai fini della registrazione – Regolamento 1907/2006/Ce (Reach) – Compatibilità
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
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