News - Aggiornamento normativo

Sostanze pericolose

Milano, 6 maggio 2016

Sostanze chimiche, "Reach" non ostacola vigilanza nazionale

Sostanze pericolose

(Alessandro Geremei)

Sostanze chimiche, "Reach" non ostacola vigilanza nazionale

Secondo la Corte di Giustizia Ue, gli Stati membri possono obbligare gli importatori a iscrivere su registri nazionali le sostanze chimiche già soggette ad obblighi di registrazione europea ai sensi del "Reach".

 

Il tutto a condizione che la registrazione "nazionale" non configuri un requisito rispetto all'immissione sul mercato e, pur vertendo su informazioni diverse da quelle richieste dal "Reach", serva a contribuire agli obiettivi stabiliti dal regolamento 1907/2006/Ce e segnatamente all'instaurazione di un sistema di controlli della gestione sicura dei prodotti chimici nello Stato membro interessato.

 

Secondo la Corte di Giustizia (sentenza 17 marzo 2016, causa C-472/14), chiamata da un Giudice svedese a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione del regolamento 1907/2006/Ce, le informazioni alle quali le autorità nazionali possono avere accesso presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa), a seguito della registrazione Reach, "non offrono tutti i dati che consentano di conseguire gli obiettivi" di vigilanza sui prodotti chimici all’interno dei territori dei singoli Stati membri.

documenti di riferimento
Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1907/2006/Ce

Programma "Reach" - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche

Sentenza Corte di Giustizia Ue 17 marzo 2016, n. C-472/14

Sostanze chimiche - Registrazione, valutazione e autorizzazione - Registro previsto da disciplina nazionale – Obbligo di notifica ai fini della registrazione – Regolamento 1907/2006/Ce (Reach) – Compatibilità

SPECIALE Classificazione sostanze e rifiuti
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

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