Albo gestori, requisiti professionali più flessibili per intermediari
Albo gestori ambientali
Per diventare responsabili tecnici delle imprese che svolgono l'attività di commercio e intermediazione dei rifiuti (categoria 8 dell'Albo) vanno bene tutti i diplomi di scuola secondaria di secondo grado.
A stabilirlo è la deliberazione del Comitato nazionale Albo gestori del 20 aprile 2016 (prot. n. 02/Albo/Cn), che modifica i criteri per l'iscrizione nella categoria 8 (intermediazione e commercio dei rifiuti) stabiliti dalla deliberazione 2/2010, sostituendo le parole "geometra o perito industriale o perito chimico" con le parole "diploma di scuola secondaria di secondo grado".
La novità riguarda le classi F (fino a 3mila t/a), E (da 3mila a 6mila t/a) e D (da 6mila a 15mila t/a) della categoria 8, le uniche per le quali ai responsabili tecnici delle imprese non è richiesta la laurea di indirizzo scientifico.
La decisione dell'Albo di "adeguare i requisiti minimi alle realtà operative quali risultano dall'esperienza acquisita nel corso di operatività della categoria 8" è arrivata su richiesta delle associazioni degli operatori economici.
Criteri per l'iscrizione nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti
Categoria 8 (intermediazione e commercio dei rifiuti) - Modifica dei requisiti professionali dei responsabili tecnici
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