Sicurezza sul lavoro, sì tenuità per omessa valutazione lieve rischio
Sicurezza sul lavoro
La mancata valutazione del datore di un rischio presente in quanto ritenuto limitato permette di applicare l’istituto della tenuità del fatto alla sua responsabilità per lesioni colpose occorse ad un lavoratore.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 22 marzo 2016, n. 12257 ribadito che l’obbligo di vigilanza gravante sul datore di lavoro ex articolo 18 del Dlgs 81/2008 (Testo unico Sicurezza sul lavoro) è connesso ad un’attenta valutazione dei rischi che può riguardare pericoli occulti e non immediatamente percepibili. Ciò detto, la Corte afferma che laddove il rischio presente appaia come limitato e non tipico dell’attività svolta dal datore, la colpa (derivante dalla mancata valutazione del rischio) è da ritenersi lieve con conseguente possibilità di applicazione dell’istituto della tenuità del fatto ex articolo 131-bis Codice penale, così come introdotto dal Dlgs 28/2015.
Nel caso in esame, il datore di lavoro con azienda agricola in Toscana aveva valutato il rischio di scivolamento presente come limitato, non avendolo ritenuto tipico dell’attività che svolgeva. Le lesioni occorse al lavoratore a seguito della colpa generica del datore, non gli sono attribuibili, essendo queste non permanenti e derivanti da una colpa lieve del datore stesso.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Sicurezza sul lavoro - Lesioni occorse al lavoratore - Violazione datoriale di valutazione dee rischi ex articolo 18, Dlgs 81/2008 - Applicabilità istituto tenuità del fatto ex Dlgs 28/2015 - In circostanza del carattere limitato del rischio - Sussistenza
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
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