News - Aggiornamento normativo

Sicurezza sul lavoro

Milano, 4 aprile 2016

Sicurezza sul lavoro e rischio amianto, ampia responsabilità aziendale

Sicurezza sul lavoro

(Costanza Kenda)

Sicurezza sul lavoro e rischio amianto, ampia responsabilità aziendale

Il datore di lavoro che ha omesso di adottare le misure di sicurezza atte ad evitare l'esposizione del lavoratore con sostanze cancerogene, come l'amianto, risponde anche della morte del semplice prestatore d'opera.

 

La Suprema Corte ha con sentenza 24 marzo 2016, n. 5893 accertato che gli obblighi di protezione di cui all'articolo 2087 Codice civile in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro gravano sul datore di lavoro sia nei confronti dei propri dipendenti sia nei confronti dei prestatori d'opera (e quindi al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato), che lavorano sotto la loro vigilanza, con gli impianti da loro forniti e quindi senza un’autonomia nell’organizzazione dei mezzi (caratteristica propria invece dei lavoratori autonomi). Con conseguente onere per il datore di fornire a tutti i lavoratori i medesimi presidi di sicurezza, tra cui mascherine e aspiratori delle polveri per chi lavora con l'amianto.

 

Nel caso in esame, della morte in Lombardia di un prestatore d’opera per mesotelioma pleurico a seguito di esposizione (senza mascherine e aspiratori) a lastre contenti amianto, risponde la ditta committente per cui il deceduto prestava la propria opera, pur non essendo dipendente.

 

documenti di riferimento
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262

Codice civile - Stralcio - Norme attinenti alla normativa ambientale ed alla sicurezza sul lavoro

Sentenza Cassazione 24 marzo 2016, n. 5893

Sicurezza sul lavoro - Esposizione ad amianto - Morte del prestatore d’opera - Mancata adozione misure di sicurezza idonee - Responsabilità datore/committente ex articolo 2087 Codice civile - Sussistenza

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