News - Aggiornamento normativo

Rumore

Milano, 22 marzo 2016

Rumore, accertamento emissioni intollerabili anche senza perizia

Rumore

(Costanza Kenda)

Rumore, accertamento emissioni intollerabili anche senza perizia

Il superamento dei limiti di tollerabilità rumorosa sanzionato dall'articolo 659, comma 1, Codice penale può essere accertato mediante perizia o consulenza, così come attraverso le dichiarazioni di coloro che hanno percepito il rumore.

 

La Suprema Corte ha con sentenza 26 febbraio 2016, n. 7877, ricordato che l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone (e quindi quando superano determinate soglie) non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma il giudice può fondare il proprio convincimento su elementi probatori  di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire caratteristiche ed effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente  superata la soglia della normale tollerabilità.

 

I Giudici hanno accertato che il superamento dei limiti di tollerabilità, nel caso in esame, non risiedeva nella musica proveniente da un locale, quanto negli schiamazzi degli avventori dello stesso. Da ciò consegue l'irrilevanza di approfondire la disciplina amministrativa e di ritenere ammissibili le dichiarazioni di chi agli schiamazzi ha assistito.

 

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 26 febbraio 2016, n. 7877

Rumore - Emissioni intollerabili  - Articolo 659, comma 1, Codice penale - Accertamento tramite dichiarazioni testimoniali - Sussistenza

Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro

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