Rumore, accertamento emissioni intollerabili anche senza perizia
Rumore
Il superamento dei limiti di tollerabilità rumorosa sanzionato dall'articolo 659, comma 1, Codice penale può essere accertato mediante perizia o consulenza, così come attraverso le dichiarazioni di coloro che hanno percepito il rumore.
La Suprema Corte ha con sentenza 26 febbraio 2016, n. 7877, ricordato che l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone (e quindi quando superano determinate soglie) non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma il giudice può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire caratteristiche ed effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità.
I Giudici hanno accertato che il superamento dei limiti di tollerabilità, nel caso in esame, non risiedeva nella musica proveniente da un locale, quanto negli schiamazzi degli avventori dello stesso. Da ciò consegue l'irrilevanza di approfondire la disciplina amministrativa e di ritenere ammissibili le dichiarazioni di chi agli schiamazzi ha assistito.
Rumore - Emissioni intollerabili - Articolo 659, comma 1, Codice penale - Accertamento tramite dichiarazioni testimoniali - Sussistenza
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
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