Sicurezza sul lavoro, omessa formazione e manutenzione sono colpa specifica
Sicurezza sul lavoro
Risponde del reato di lesioni colpose occorse al lavoratore, il datore che aveva omesso di formarlo circa le sue mansioni e aveva omesso di eseguire la manutenzione dei mezzi di lavoro.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 11 marzo 2016, n. 10188 tracciato i confini della responsabilità del datore di lavoro in caso di infortuni occorsi ad un lavoratore. I Giudici ricordano come l'elemento soggettivo da imputare al datore sia quello della colpa, sia essa generica (ossia quando la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia sono parametrate sulla figura immaginaria del cd. agente modello) oppure specifica (quando sia attribuibile alla violazione di specifiche norme). Nel caso di violazione di norme previste dal Testo unico sicurezza, la Corte rileva che la mancata o non adeguata formazione resa al lavoratore (articolo 37) e la mancata manutenzione dei mezzi di lavoro (articolo 71) integrino, laddove il datore avesse in concreto la possibilità di evitare l’evento dannoso, una colpa specifica.
Nel caso in esame, la mancata formazione fornita al lavoratore e la contemporanea mancata manutenzione degli strumenti di lavoro hanno portato al verificarsi di lesioni in danno del lavoratore siciliano, per cui il datore risponde ex articolo 590 codice penale.
Sicurezza sul lavoro - Oneri del datore - Obbligo di formazione e manutenzione ex articoli 37 e 71, Dlgs 81/2008 - Sussistenza - Lesioni lavoratore derivanti da mancata formazione e manutenzione - Colpa specifica datore di lavoro - Sussistenza - Responsabilità datore ex articolo 590 Codice penale
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
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