Abbandono rifiuti, su sito acquedotto non risponde il gestore
Rifiuti
L'Ente gestore dell’acquedotto non risponde del reato di abbandono di rifiuti effettuato da terzi ex articolo 192 Dlgs 152/2006, non essendo egli il proprietario del terreno e non avendo un obbligo di vigilanza straordinario.
Il Consiglio di Stato con sentenza del 22 febbraio, n. 705, ha ricordato come ai sensi dell'articolo 192 Codice ambientale chiunque abbandoni rifiuti è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario del terreno. L'Ente gestore dell’acquedotto posizionato su tale terreno è un mero concessionario del Comune (egli sì proprietario ex articolo 142, Dlgs 152/2006 dell’acquedotto stesso). È quindi obbligato alla sola manutenzione ordinaria, non anche a quella straordinaria, tra cui rientra la rimozione dei rifiuti, essendo un fatto imprevedibile (e non potendo attribuire all'Ente gestore una responsabilità per colpa in tal senso).
Nel caso di specie, l'Ente gestore dell’acquedotto della Regione Puglia è stato riconosciuto titolare di un dovere di informare il Comune dell’abbandono dei rifiuti (rientrando questo onere nella vigilanza ordinaria), ma non obbligato alla rimozione degli stessi.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Abbandono su terreno comunale su cui insiste acquedotto - Ente gestore acquedotto - Responsabilità - Per rimozione rifiuti ex articolo 192, Dlgs 152/2006 - Insussistenza - Responsabilità omessa vigilanza straordinaria - Insussistenza
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi
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