Acque di vegetazione, “lagunaggio” è reato
Rifiuti
Spandere le acque derivanti dalla molitura delle olive mediante autobotti prive di barre idonee ad evitare fenomeni di ruscellamento o lagunaggio, secondo la Corte di Cassazione, significa abbandonare rifiuti.
La legge 574/1996 che disciplina l'utilizzazione agronomica dei reflui oleari (come le acque di vegetazione e le relative sanse umide), ricorda la Suprema Corte nella sentenza 30861/2015, ha come unico fine quello di consentire l'utilizzo delle sostanze nutritive ammendanti di tali sostanze.
Quando lo spandimento sul terreno delle acque di vegetazione rappresenta invece un mero mezzo di smaltimento incontrollato delle stesse si è invece "fuori dall’utilizzazione agronomica", e bisogna quindi necessariamente fare riferimento alla disciplina in materia di rifiuti o, nel caso le acque vengano scaricate tramite canalizzazione diretta, di scarichi dei reflui.
Alla condanna penale per abbandono di rifiuti (articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006) non osta l'articolo 8 della legge "di settore" (che sanziona, ma solo a livello amministrativo, chi spande le acque di vegetazione "con inosservanza" dei modi prescritti dalla legge), visto che quest'ultima si applica "salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato".
Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Molitura delle olive - Acque di vegetazione - Utilizzazione agronomica - Dlgs 574/1996 - Finalità - Ruscellamento o lagunaggio - Abbandono di rifiuti - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Configurabilità
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