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Rifiuti

Milano, 23 febbraio 2016

Scarico rifiuti su strada pubblica, scatta il Codice penale

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Scarico rifiuti su strada pubblica, scatta il Codice penale

Lo scarico di un consistente quantitativo di rifiuti speciali in un luogo di pubblico transito è atto a provocare molestie alle persone che frequentano l'area ed è quindi sanzionabile ai sensi dell'articolo 674 del Codice penale.

 

A dirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 48462/2015) che non ha alcun dubbio sul fatto che lo scarico su strada pubblica di 40 sacchi contenenti residui da demolizione rientri, per natura e quantità, nella fattispecie del "getto pericoloso di cose" sanzionata dal Codice penale.

 

Nel caso specifico, essendo lo scarico avvenuto in un parco regionale del Lazio, la condotta configura anche il reato previsto dall'articolo 30 della legge 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette).

 

Tra i reati in questione sussiste un rapporto di concorso formale — e non di specialità, come sostenuto dal ricorrente in giudizio — visto che le due fattispecie sono poste a tutela di beni giuridici differenti e si fondano su diversi presupposti.

documenti di riferimento
Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro

Legge 6 dicembre 1991, n. 394

Legge quadro sulle aree protette

Sentenza Corte di Cassazione 9 dicembre 2015, n. 48462

Rifiuti edili - Scarico su strada pubblica all'interno di parco naturale - Reato -  Articolo 30, legge 394/1991 - Applicabilità - Attitudine a molestare persone - Articolo 674, C.p. - Rientra - Concorso formale dei due reati - Configurabilità

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