Bonifica siti inquinati, va garantita "complessivamente"
Danno ambientale e bonifiche
Secondo il Tar Lombardia, la quantificazione della garanzia finanziaria che il soggetto responsabile della bonifica deve prestare alla Regione si basa sul costo complessivo dell'intervento, a prescindere dalle spese già sostenute.
Il Giudice amministrativo lombardo (sentenza 42/2016) ha così respinto il ricorso contro un'ordinanza comunale che, al fine di determinare l'importo delle garanzia finanziaria che il Dlgs 152/2006 (articolo 242, comma 7) lega al "costo stimato dell’intervento", aveva preso a riferimento il costo complessivo della messa in sicurezza operativa (Miso) del sito senza decurtare le somme spese per gli interventi già realizzati.
La prospettazione del ricorrente, in quanto tesa a ridurre una garanzia richiesta ex lege prima che sia possibile verificare la corretta esecuzione degli interventi di bonifica, per il Tar è "inaccettabile".
Legittima anche la scelta del Comune di applicare nel caso di specie la percentuale massima prevista dal Dlgs 152/2006 (50% del costo), che deve ritenersi "ordinaria".
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Bonifiche - Garanzie finanziarie - Articolo 242, comma 7, Dlgs 152/2006 - Riferimento - Costo complessivo intervento - Spese già sostenute - Irrilevanza - Misura massima del 50% - Ordinarietà
Decreto-legge "Semplificazioni" - Stralcio - Misure in materia di rifiuti, appalti, energia, tutela dell'aria, territorio
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