News - Aggiornamento normativo

Sicurezza sul lavoro

Milano, 15 febbraio 2016

Sicurezza sul lavoro, senza formazione rischio infortuni a carico datore

Sicurezza sul lavoro

(Costanza Kenda)

Sicurezza sul lavoro, senza formazione rischio infortuni a carico datore

Risponde del reato di omicidio colposo del lavoratore, il datore di lavoro che aveva omesso di formarlo circa le sue mansioni portando il lavoratore a compiere imprudenze da cui derivano infortuni.

 

La Corte di Cassazione ha con sentenza 2 ottobre 2015, n. 39765 tracciato i confini della responsabilità del datore di lavoro in caso di infortuni occorsi ad un lavoratore. Posto che i Giudici ricordano come l'elemento soggettivo da imputare al datore sia quello della colpa, ricordano come questa possa essere generica (ossia non integrata da specifiche violazioni di legge) oppure specifica (quando sia attribuibile la violazione di specifiche norme). Ma vi è di più, la Corte sostiene che la mancata o non adeguata formazione ed informazione resa al lavoratore integri una colpa specifica. Infatti le condotte imprudenti del lavoratore, non possono costituire un fatto imprevedibile quando derivano dalla mancata formazione gravante sul datore.

 

Nel caso in esame, l'autotrasportatore addetto al prelievo di rottami in vetro (in Abruzzo) effettuava la mansione senza l'adeguata formazione e decedeva; risponde il datore per omicidio colposo ex articolo 589 Codice penale, non avendogli fornito gli strumenti necessari per espletare le sue mansioni in modo sicuro.

 

documenti di riferimento
Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro

Sentenza Corte di Cassazione 2 ottobre 2015, n. 39765

Sicurezza sul lavoro  -  Oneri del datore -  Obbligo di formazione - Sussistenza - Negligenza lavoratore derivante da mancata formazione  -Morte lavoratore - Responsabilità datore ex articolo 589 Codice penale

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