Cassazione su combustione rifiuti vegetali, è gestione illecita
Rifiuti
Bruciare residui vegetali allo scopo di smaltirli illecitamente al di fuori dalle condizioni fissate dal Codice ambientale (articolo 185 e articolo 182, comma 6-bis, Dlgs 152/2006) configura gestione illecita di rifiuti.
La Corte di Cassazione nella sentenza 10 febbraio 2016, n. 5504 conferma la condanna dell'imputato punito per gestione illecita di rifiuti (articolo 256, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006) per avere bruciato un cumulo di residui di trebbiatura di riso (pula e paglia di riso) su un fondo agricolo in Emilia Romagna. La Corte, pronunciandosi in materia di attività agricola, conferma la rilevanza penale del fatto perché il materiale vegetale ex articolo 185, comma 1, lettera f) che viene bruciato è sottratto alla disciplina dei rifiuti solo se è bruciato sul luogo di produzione ed è destinato al reimpiego in agricoltura. L'imputato invece intendeva chiaramente disfarsene illecitamente e non reimpiegarlo.
Inoltre non opera nemmeno l'irrilevanza penale del fatto ex articolo 182, comma 6-bis del Dlgs 152/2006 che esclude dalla disciplina sulla gestione dei rifiuti l'abbruciamento di piccoli cumuli di materiale vegetale (3 metri steri per ettaro) effettuato sul luogo di produzione perché il materiale vegetale bruciato superava ampiamente tali quantità e oltretutto la combustione era stata fatta in un periodo dell'anno in cui la Regione vietava l'abbruciamento.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Residui vegetali - Abbruciamento - Esclusione dalla disciplina dei rifiuti - Articolo 185, comma 1, lettera f) e articolo 182, comma 6-bis, Dlgs 152/2006 - Condizioni
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