Sicurezza sul lavoro, rischio specifico sempre parte integrante della valutazione
Sicurezza sul lavoro
In caso di omessa stima del rischio specifico da parte del datore di lavoro non può ritenersi adempiuto il più generale e non delegabile obbligo di valutazione dei rischi ex Dlgs 81/2008.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 2 febbraio 2016, n. 4344 ribadito che ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 (Obblighi datore) e 28 (Valutazione dei rischi) del Dlgs 81/2008 il datore ha l'obbligo giuridico di predisporre una valutazione dei rischi che potrebbero verificarsi all’interno del luogo del lavoro; dovendo pertanto valutare i rischi non solo generici, ma anche specifici, legati cioè ad una specifica attività lavorativa. Incorrendo viceversa nella violazione dell’omessa valutazione dei rischi.
Nel caso in esame, nel corso di lavori boschivi in Trentino, il datore non aveva valutato adeguatamente il rischio specifico da rotolamento dei tronchi tagliati, che in attesa di essere portati a valle avevano travolto un dipendente uccidendolo.
Sicurezza sul lavoro - Obblighi datore ex articolo 17 Dlgs 81/2008 - Documento valutazione dei rischi - Oggetto valutazione rischio ex articolo 28, Dlgs 81/2008 - Rischio specifico - Rientra – Omissione datore - Sussistenza - Morte lavoratore - Responsabilità datore - Sussistenza
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941