Emissioni, limiti a responsabilità procuratore speciale di società
Aria
La responsabilità del rispetto dei limiti contenuti nell'autorizzazione alle emissioni rilasciata ex articolo 269, Dlgs 152/2006 non ricade sul procuratore speciale della società a meno di precisa e puntuale delega.
La Cassazione (sentenza 9 dicembre 48456) ha annullato la sentenza di merito che aveva condannato il procuratore speciale di una società per l'illecito previsto dall'articolo 279, Dlgs 152/2006 (violazione dei limiti alle emissioni contenuti nel titolo autorizzatorio). Per i Giudici trattasi di reato proprio del "gestore dell'attività" da cui provengono le emissioni quale soggetto obbligato che ha i tutti poteri per adottare le misure necessarie ad evitare di mettere il pericolo il bene protetto.
Orbene, nel caso di procuratore speciale di una società, per la Cassazione è necessario che il Giudice di merito accerti in concreto che tale soggetto sulla base di una delega puntuale possieda tali poteri e strumenti gestori necessari a evitare il danno, dovendosi altrimenti escludere la sua responsabilità. Non avendo la sentenza di merito effettuato tale valutazione puntuale, la Suprema Corte la ha annullata rimandando ad una nuova valutazione.
Aria - Autorizzazione alle emissioni - Rispetto delle prescrizioni - Articolo 279, comma 2, Dlgs 152/2006 - Obblighi - In capo al gestore dell'attività - Delega - Responsabilità del procuratore speciale - Condizioni - Limiti
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941