News - Aggiornamento normativo

Sicurezza sul lavoro

Milano, 22 dicembre 2015

Sicurezza sul lavoro, posizione garanzia datore va oltre norma specifica

Sicurezza sul lavoro

(Costanza Kenda)

Sicurezza sul lavoro, posizione garanzia datore va oltre norma specifica

La posizione di garanzia in capo al datore prevede che egli sia responsabile sia per violazione di norme specifiche, che per mancata adozione di strumenti antinfortunistici in generale.

 

La Corte di Cassazione ha con sentenza 10 novembre 2015, n. 46979 affermato come per configurare la responsabilità del datore non occorre che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi, essendo sufficiente che l’evento dannoso si verifichi a causa della mancata adozione delle misure generiche di cui all’articolo 2087 Codice civile.

 

Infatti, i Giudici hanno ritenuto sussistente la responsabilità datoriale per la mancata adozione di precauzioni atte ad evitare la caduta  di un lavoratore da un’altezza inferiore a due metri sebbene l’articolo 16 del Dpr 164/1956 (la cui abrogazione e progressiva sostituzione è prevista dal Dlgs 81/2008) contempli solo per altezze superiori ai due metri, evidenziando dunque un obbligo generale di strutturare il posto di lavoro in modo da evitare cadute qualunque sia  l’altezza dal suolo a cui si lavora.

 

Nel caso in esame quindi la Corte ha ritenuto prevalente il principio generale di diligenza e prudenza gravante su chi assume una posizione di garanzia rispetto ad un’attività di lavoro, piuttosto che il tenore letterale della singola norma specifica.

 

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 10 novembre 2015, n. 46979 (data udienza)

Sicurezza sul lavoro - Incidente - Caduta dall’alto - Evento mortale del lavoratore - Mancata adozione da parte del datore di lavoro di precauzioni - Responsabilità datore ex articolo 589 Codice penale e ex articolo 2087 Codice civile - Anche in relazione ad altezze inferiori a quelle che obbligano ex articolo 16, Dpr 164/1956  a sistemi di prevenzione - Sussistenza

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262

Codice civile - Stralcio - Norme attinenti alla normativa ambientale ed alla sicurezza sul lavoro

Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro

Dlgs 9 aprile 2008, n. 81

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")

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