Rottami di aereo, rimozione a carico compagnia aerea
Rifiuti
Spetta alla compagnia aerea e non al proprietario del terreno sul quale l'aereo è precipitato il recupero e la rimozione dei rottami anche se sono passati oltre 30 anni dalla produzione dei rifiuti.
Il Consiglio di Stato nella sentenza 11 dicembre 2015, n. 5662 ha confermato la sentenza di merito che respingeva l'istanza di annullamento dell'ordinanza comunale con cui si ingiungeva a una compagnia aerea il recupero e smaltimento dei rottami di un aereo precipitato su terreni di proprietà del Comune. La compagnia lamentava che i beni, trattandosi di cose abbandonate da oltre trent'anni fossero res nullius oppure beni usucapiti dai proprietari dei terreni. Non così per i Giudici, per i quali i beni sono rifiuti il cui smaltimento spetta a chi li ha prodotti dovendosi escludere la responsabilità solidale del proprietario del terreno che ex articolo 192, Dlgs 152/2006 risponde solo per dolo o colpa, situazioni che non ricorrono nel caso di specie, trattandosi di rifiuti causati da incidente aereo non prevedibile.
Sbagliato in questo caso per il Consiglio di Stato fare leva sulla vetustà dei rifiuti e sull'inerzia del Comune proprietario del terreno. L'inquinamento dà luogo a una situazione di carattere permanente al pari dell'abuso edilizio, che perdura fino a che non ne siano rimosse le cause e i parametri ambientali non siano riportati entro i limiti normativamente accettabili, cosa che spetta in questo caso alla compagnia aerea.
Rifiuti - Rottami da incidente aereo - Rimozione e smaltimento - Proprietari del terreno - Responsabilità - Esclusione - Competenza - Compagnia aerea proprietaria del velivolo - Sussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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