Sicurezza sul lavoro, rileva condotta omissiva del responsabile prevenzione
Sicurezza sul lavoro
È ascrivibile al datore di lavoro, che ha assunto anche la qualità di responsabile del servizio di prevenzione, la condotta omissiva consistente nella mancata manutenzione degli impianti ex articolo 71 del Dlgs 81/2008.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 26 novembre 2015, n. 47001 ravvisato in capo al responsabile della sicurezza (Rspp) e dunque soggetto preposto all’attuazione e al rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni, l’obbligo giuridico di tenere gli impianti in buono stato di conservazione e di effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione degli stessi. I Giudici hanno individuato nella sua condotta omissiva (mancata manutenzione) la causa eziologica del sinistro occorso ad un lavoratore, confermando pertanto la rilevanza della condotta omissiva del Rspp.
Nel caso in esame, la cabina di trasformazione, priva di carter e piena di ruggine e umidità (scarsa manutenzione), ha generato una scossa elettrica che ha causato una lesione grave al lavoratore; scossa che non si sarebbe prodotta con una buona conservazione della cabina.
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Sicurezza sul lavoro- Lesioni occorse al lavoratore – Responsabilità datore di lavoro ex articolo 590, Codice penale - In qualità di responsabile sicurezza ex articolo 71, Dlgs 81/2008 - Condotta omissiva – Rilevanza - Cattivo stato di manutenzione impianti – Sussistenza
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi
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