News - Aggiornamento normativo

Sicurezza sul lavoro

Milano, 10 dicembre 2015

Sicurezza sul lavoro, rileva condotta omissiva del responsabile prevenzione

Sicurezza sul lavoro

(Costanza Kenda)

Sicurezza sul lavoro,  rileva condotta omissiva del responsabile prevenzione

È ascrivibile al datore di lavoro, che ha assunto anche la qualità di responsabile del servizio di prevenzione, la condotta omissiva consistente nella mancata manutenzione degli impianti ex articolo 71 del Dlgs 81/2008.

 

La Corte di Cassazione ha con sentenza 26 novembre 2015, n. 47001 ravvisato in capo al responsabile della sicurezza (Rspp) e dunque soggetto preposto all’attuazione e al rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni, l’obbligo giuridico di tenere gli impianti in buono stato di conservazione e di effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione degli stessi.  I Giudici hanno individuato nella sua condotta omissiva (mancata manutenzione) la causa eziologica del sinistro occorso ad un lavoratore, confermando pertanto la rilevanza della condotta omissiva del Rspp.

 

Nel caso in esame, la cabina di trasformazione, priva di carter e piena di ruggine e umidità (scarsa manutenzione), ha generato una scossa elettrica che ha causato una lesione grave al lavoratore; scossa che non si sarebbe prodotta con una buona conservazione della cabina.

 

documenti di riferimento
Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro

Dlgs 9 aprile 2008, n. 81

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")

Sentenza Corte di Cassazione 26 novembre 2015, n. 47001

Sicurezza sul lavoro- Lesioni occorse al lavoratore – Responsabilità datore di lavoro ex articolo 590, Codice penale - In qualità di responsabile sicurezza ex articolo 71, Dlgs 81/2008 -  Condotta omissiva – Rilevanza - Cattivo stato di manutenzione impianti – Sussistenza

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