Responsabilità 231, associazione a delinquere sempre rilevante
Responsabilità 231
Il reato di associazione a delinquere (reato presupposto per la responsabilità dell’Ente), laddove ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi, fonda la responsabilità amministrativa da reato indipendentemente dai reati-fine.
La Suprema Corte ha con sentenza 23 novembre 2015, n. 46162 ritenuto che laddove venga accertata una responsabilità amministrativa da reato a carico dell'Ente ex articolo 5 del Dlgs 231/2001, non rileva che i reati-fine dell'associazione a delinquere rientrino o meno nel novero dei reati presupposto di cui all'articolo 24 e seguenti del Dlgs 231/2001. Affermano infatti i Giudici che il delitto di associazione a delinquere (articolo 416 Codice penale e articolo 24-ter Dlgs 231/2001) possa generare un profitto per l’Ente in via del tutto autonoma rispetto a quello prodotto dai singoli reati-fine, e che è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi. Potendosi quindi applicare il sequestro preventivo ex articolo 19 del Dlgs 231/2001 relativamente al profitto derivante dall'associazione a delinquere.
Nel caso all'esame della Corte, risultava quindi irrilevante la contestazione relativa alla non sequestrabilità del profitto dei singoli reati, integrando questi un disegno criminoso più ampio da incanalare nella fattispecie di associazione a delinquere con conseguente sequestro e confisca dei beni dell'Ente.
Responsabilità Organizzazioni collettive - Articolo 5, Dlgs 231/2001 - Associazione a delinquere - Reato presupposto ex articolo 24-ter Dlgs 231/2001 - Rilevanza autonoma - Sussistenza– Sequestro profitto ex articolo 19 Dlgs 231/2001 - Applicabilità
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)
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