Rifiuti liquidi, filtrare equivale a trattare
Rifiuti
Scomporre gli scarichi del lavaggio delle autocisterne nelle frazioni liquida e solida mediante filtraggio configura un’attività di trattamento di rifiuti che deve essere autorizzata, pena la condanna per gestione non autorizzata di rifiuti.
A dirlo è la Cassazione (sentenza 42958/2015), che ha così respinto il ricorso contro una sentenza di condanna inflitta ai sensi dell’articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006.
La Suprema Corte, che non ha alcun dubbio circa la riconducibilità della questione alla disciplina in materia di rifiuti (una volta filtrati, i liquami venivano raccolti in vasche interrate a ciclo chiuso), qualifica il filtraggio come una preparazione del rifiuto per lo smaltimento che quindi rientra a pieno titolo nella definizione di “trattamento” prevista dal Dlgs 152/2006 (articolo 183).
Non è invece applicabile il regime di favore previsto dello stesso “Codice ambientale” (articolo 230, comma 5) per il raggruppamento temporaneo dei rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie, posto che l’attività di filtraggio, comportando una “radicale modificazione della composizione del rifiuto”, si pone fuori dal campo d’applicazione della norma.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Liquami fosse settiche - Lavaggio autocisterne utilizzate per trasporto - Scarichi confluiti in vasche - Normativa sui rifiuti - Applicabile - Operazione di filtraggio - "Trattamento" dei rifiuti - Articolo 183, Dlgs 152/2006 - Rientra - Raggruppamento temporaneo dei rifiuti da pulizia manutentiva delle reti fognarie - Articolo 230, comma 5, Dlgs 152/2006 - Inapplicabilità
Lo Strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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