Elettrosmog, il Comune non può decidere su distanze minime
Inquinamento (altre forme di)
Il Comune può individuare su quali edifici non possono essere installate antenne, non può invece imporre misure cautelative come il rispetto di distanze minime dagli edifici medesimi.
Il Consiglio di Stato con sentenza 30 settembre 2015, n. 4574 ha ribadito come ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione la disciplina generale della localizzazione degli impianti di telefonia mobile sia riservata allo Stato. Alle Regioni ed ai Comuni è consentito individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia (es. divieto di collocare antenne su specifici edifici, mentre non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione consistenti in criteri generici ed eterogenei. Anche la legge quadro 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) agli articoli 4 e 8 fissa la predetta ripartizione di competenze.
Ora, nel caso di specie, i Giudici amministrativi hanno ritenuto che il Comune avesse spinto le proprie competenze oltre i limiti imposti dalla Costituzione, esercitando di fatto attribuzioni riservate allo Stato. Infatti, nel negare il permesso a costruire una stazione radio poiché a meno di cento metri da un parco giochi, adottava un criterio generico tipico del potere statale.
Elettrosmog - Autorizzazione ad impianti stazione radio ex articolo 87, Dlgs 259/2003 - Localizzazione su edifici - Competenza comunale - Sussistenza - Localizzazione distanze minime da edifici competenza esclusiva statale ex articoli 4 e 8, legge 36/2001 - Sussistenza
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