Disposizioni trasversali/Aua

Normativa Vigente

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Costituzione della Repubblica italiana

Costituzione - Stralcio

Questo atto è stato modificato/integrato da

  •   Legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3 ()
  •   Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (06/01/2000)
  •   Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (09/11/2001)

Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 29/04/2024

Parlamento italiano

Costituzione della Repubblica italiana

(Gu 27 dicembre 1947 n. 298, edizione straordinaria)

Parte Prima

Diritti e doveri dei cittadini

(omissis)

Titolo I

Rapporti civili

(omissis)

Titolo II

Rapporti etico-sociali

(omissis)

Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

 

(omissis)

Titolo III

Rapporti economici

(omissis)

Articolo 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero

 

(omissis)

 

Articolo 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

 

(omissis)

Titolo IV

Rapporti politici

(omissis)

 

Parte Seconda

Ordinamento della Repubblica

Titolo I

Il Parlamento

(omissis)

Titolo II

Il Presidente della repubblica

(omissis)

Titolo III

Il Governo

(omissis)

Titolo IV

La Magistratura

(omissis)

Titolo V

Le Regioni, le Provincie, i Comuni

Articolo 114

La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Articolo 115

Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.

Articolo 116

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli Enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Articolo 117

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di Enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Articolo 118

Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri Enti locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri Enti locali, o valendosi dei loro uffici.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regione nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Articolo 119

Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.

Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Articolo 120

La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni. Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni. Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni [Cost. 16], né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Articolo 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Articolo 122

Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale. Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad una altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Articolo 123

Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.

Ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli Enti locali.

Articolo 124

Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

Articolo 125

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Articolo 126

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare. Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Articolo 127

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto. Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Articolo 128

Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.

Articolo 129

Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.

Articolo 130

Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

Articolo 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

Articolo 132

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Articolo 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

 

Titolo VI

Disposizioni finali e transitorie

(omissis)

 

Giurisprudenza correlata

Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2019, n. 142 Rifiuti - Definizione delle strategie – Normativa regionale che esclude la combustione quale strumento di gestione dei rifiuti o di recupero energetico – Lr Marche 22/2018 – Scelta di principio unicamente riservata allo Stato – Sussistenza – Poteri e funzioni dei diversi livelli di Governo – Articoli 195 e 196, Dlgs 152/2006 – Contrasto – Sussistenza – Violazione dell’articolo 117, Costituzione – Sussistenza – Individuazione degli impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti di preminente interesse nazionale – Dl 133/2014 e Dpcm 10 agosto 2016 – Contrasto - Sussistenza

Sentenza Corte Costituzionale 18 aprile 2019, n. 93 Valutazione d'impatto ambientale - Riparto di competenze tra Stato e Provincia autonoma - Articolo 28, comma 5, Lp Trento - Previsione che, in attesa dell'esito del giudizio di legittimità costituzionale del Dlgs 104/2017, i rinvii agli allegati del Dlgs 152/2006 si intendono riferiti al testo vigente il 20 luglio 2017 - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente - Articolo 117, lettera s), Costituzione - Sussistenza

Sentenza Corte Costituzionale 11 luglio 2018, n. 150 Ambiente - Norme della Regione Calabria (articolo 1, Lr 8/2016) - Misure regionali di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti – Sospensione transitoria del rilascio di autorizzazioni per impianti di gestione rifiuti - Articoli 196 (competenze delle Regioni) e 199 (Piani regionali) del Dlgs 152/2006 – Articolo 117, Costituzione - Legittimità costituzionale

Sentenza Corte Costituzionale 11 luglio 2018, n. 151 Ambiente - Norme della Regione Basilicata  (articolo 1, Lr 19/2016) - Misure regionali di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti – Sospensione transitoria del rilascio di autorizzazioni per impianti di gestione rifiuti - Articoli 196 (competenze delle Regioni) e 199 (Piani regionali) del Dlgs 152/2006 – Articolo 117, Costituzione - Legittimità costituzionale

Sentenza Consiglio di Stato 28 febbraio 2018, n. 1229 Rifiuti - Cessazione qualifica rifiuto ex articolo 6 direttiva 2008/98/Ce - Individuazione criteri End of waste ex articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 - Competenza per materia - Ue e Stato - Sussistenza - Ripartizione competenze ex articolo 117, Costituzione - Competenza Regioni - Negazione

Sentenza Corte Costituzionale 24 giugno 2016, n. 154 Rifiuti - Inceneritori - Piano regionale ex articolo 47, comma 4, Lr Basilicata 4/2015 - Compatibilità con articolo 117, Costituzione -   Negazione - Competenza esclusiva statale - Sussistenza  

Sentenza Consiglio di Stato 30 settembre 2015, n. 4574 Elettrosmog - Autorizzazione ad impianti stazione radio ex articolo 87, Dlgs 259/2003 - Localizzazione su edifici - Competenza comunale - Sussistenza -  Localizzazione distanze minime da edifici competenza esclusiva statale ex articoli 4 e 8, legge 36/2001 -  Sussistenza

Sentenza Corte Costituzionale 23 luglio 2015, n. 180 Rifiuti – Ammissibilità in discarica ex articolo 7 Dlgs 36/2003 – Competenza esclusiva statale ex articolo 117, comma 2, lettera s) Costituzione – Legge regionale in contrasto – Dichiarazione incostituzionalità

Sentenza Corte Costituzionale 22 dicembre 2010, n. 373 Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Gestione integrata - Principio statale dell'unicità della gestione - Deroga regionale all'unicità - Illegittimità costituzionale - Materia di "tutela dell'ambiente" - Competenza legislativa esclusiva statale ex articolo 117 della Costituzione

Sentenza Corte Costituzionale 11 novembre 2010, n. 313 Energia - Impianti a fonti rinnovabili - Autorizzazione - Legge regionale - Previsione della Dia anche per impianti oltre le soglie indicate dalla norma nazionale (Dlgs 387/2003) - Violazione di un principio fondamentale in materia di energia ai sensi dell'articolo 117, comma 3, Cost. - Illegittimità costituzionale

Sentenza Corte costituzionale 8 aprile 2010, n. 127 Rifiuti - Centri di raccolta dei rifiuti urbani (Ecopiazzole) - Dm 8 aprile 2008 - Autorizzazione alla gestione - Competenza del Comune - Insussistenza - Legge regionale di attribuzione - Illegittimità costituzionale - Sussistenza - Materia di "tutela dell'ambiente" - Competenza legislativa esclusiva statale ex articolo 117 della Costituzione - Sussistenza

Sentenza Corte Costituzionale 4 dicembre 2009, n. 314 Rifiuti - Piani di gestione regionali - Limiti - Materia di "tutela dell'ambiente" - Competenza legislativa esclusiva statale ex articolo 117 della Costituzione

Sentenza Corte Costituzionale 18 gennaio 2008, n. 1 Energia – Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 485 – Grandi concessioni di derivazioni idroelettriche – Modifiche all’articolo 12, Dlgs 79/1999 – Proroga di dieci anni con conseguente sospensione, per lo stesso periodo, delle procedure ad evidenza pubblica – Irragionevolezza – Costituisce norma di dettaglio nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, di cui all’articolo 117, comma 3, Cost. – Illegittimità – Sussiste

Sentenza Corte Costituzionale 5 novembre 2007, n. 378 Tutela dell'ambiente - Competenza - Articolo 117, comma 2, lettera s), Costituzione

Sentenza Corte Costituzionale 1° dicembre 2006, n. 399 Informazioni in materia ambientale - Diritto di accesso del pubblico - Disciplina - Competenza primaria dello Stato - Ex articolo 117, secondo comma, lettera s, Costituzione - Non vi rientra - Ex articolo 117, secondo comma, lettera m, Costituzione - Vi rientra

Sentenza Corte Costituzionale 28 giugno 2006, n. 246 Emilia Romagna - Lr 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) - Attribuazione ai Comuni della potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite - Norme suppletive regionali - Violazione dell'articolo 117, comma 6, Costituzione - Illegittimità - Sussiste

Sentenza Corte Costituzionale 27 gennaio 2006, n. 22 Mobbing - Legge regionale - Articolo 117 della Costituzione - Definizione da parte dello Stato dei "principi generali in materia" - Contrasto - In caso di mancanza di autonoma definizione di "mobbing" da parte delle norme regionali - Non sussiste

Sentenza Corte Costituzionale 14 ottobre 2005, n. 383 Articolo 1-ter, comma 2, Dl 29 agosto 2003, n. 239 convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 – Mancata previsione del fatto che il potere del Ministro delle attività produttive di emanare “gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale” sia esercitato d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 Dlgs 28 agosto 1997, n. 281 – Illegittimità costituzionale – Violazione dell’articolo 117, comma 3, Cost. – Sussiste

Sentenza Corte Costituzionale 18 marzo 2005, n. 108 Articolo 117, comma 2, lettera s della Costituzione - "Tutela dell'ambiente" - Natura - Materia di competenza esclusiva dello Stato - Valore costituzionalmente protetto - Incompatibilità con interventi peggiorativi regionali

Sentenza Corte Costituzionale 13 gennaio 2004, n. 6 Decreto-legge n. 7/2002, come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 .Illegittimità costituzionale – Violazione degli articoli 117, terzo comma e 118 Cost. – Infondatezza della questione. Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, articolo 1, commi 1, 2, 3 e 5 – Violazione degli articoli 117, primo comma e terzo comma, 118, primo e secondo comma, Cost., dell’articolo 97, primo comma, Cost. e del principio di leale collaborazione – Illegittimità costituzionale – Infondatezza della questione.

Sentenza Corte Costituzionale 13 gennaio 2004, n. 8 Friuli-Venezia Giulia – Lr 19 novembre 2002, n. 30, articolo 9 – Disposizioni in materia di energia elettrica – Ricorso governativo – Prospettata violazione di normativa comunitaria attraverso la violazione della disciplina statale di attuazione – Riferimento, nel ricorso, al solo articolo 117, comma 1, Cost. e non anche allo Statuto speciale regionale – Inammissibilità della questione. Friuli-Venezia Giulia – Energia elettrica – Lr 19 novembre 2002, n. 30, articolo 9 – Competenza legislativa regionale in materia di energia elettrica, in base allo Statuto speciale – Esclusione – Desumibilità della stessa potestà dal Titolo V della Costituzione.

Giurisprudenza correlata

Sentenza Tar Veneto, 1° agosto 2016, n. 925 Rifiuti - Discariche abusive - Enti sub-statali inattivi - Diffida alla bonifica ex articolo 120 Costituzione e 8, Dlgs 131/2003 - Lesione sfera giuridica Enti - Insussistenza -  Impugnazione - Illegittimità  

Giurisprudenza correlata

Ordinanza Corte Costituzionale 2 dicembre 2015, n. 270 Rifiuti -  Trasporto illecito ex articolo 258, comma 4, Dlgs 152/2006 - Formulario incompleto ex articolo 193, comma 1, Dlgs 152/2003 - Sanzioni amministrative - Applicazione cumulo materiale - Compatibilità con articolo 3 Costituzione - Sussistenza

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