Appalti rifiuti,"avvalimento" non copre iscrizione ad Albo gestori
Appalti e acquisti verdi
Nell'appalto del servizio rifiuti il partecipante alla gara non può coprire la mancanza del requisito di iscrizione all'Albo gestori ambientali tramite il contratto di avvalimento.
Lo conferma il Consiglio di Stato nella sentenza 6 novembre 2015, n. 5070 che ha annullato l'affidamento di un appalto del servizio gestione rifiuti. Il vincitore dell'appalto aveva dichiarato di non possedere il requisito di iscrizione all'Albo gestori ambientali richiesto dal bando, ma di volersi avvalere, come previsto dal Dlgs 163/2006 (Codice appalti pubblici) del requisito posseduto da altro operatore economico secondo l'istituto cosiddetto dell'avvalimento.
I Giudici ricordano che a differenza dell'attestazione Soa (certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d'appalto) che costituisce un requisito di partecipazione alla gara oggettivo cedibile ed acquisibile mediante avvalimento, l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali (articolo 212, comma 5, Dlgs 152/2006) costituisce un titolo abilitativo autorizzatorio di natura personale e, come tale, non cedibile con lo schema del contratto di avvalimento.
Appalti - Servizio gestione rifiuti - Bando di gara - Requisiti - Iscrizione all'Albo gestori ambientali - Possesso - Necessità - Sussistenza - Possibilità di utilizzare l'istituto dell'avvalimento ex Dlgs 163/2006 - Esclusione
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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