Sicurezza sul lavoro, solo con “rischio elettivo” il datore non risponde
Sicurezza sul lavoro
Soltanto il cd. “rischio elettivo”, ossia l’attività del lavoratore che non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso, può interrompere il nesso causale tra sinistro occorso al lavoratore e responsabilità del datore.
La Suprema Corte ha con sentenza 3 novembre 2015, n. 22413 ribadito come le norme antinfortunistiche e gli obblighi gravanti sul datore (si veda l’articolo 2087 Codice civile) mirino a tutelare il lavoratore dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, così come quelli ascrivibili alla sua imperizia e negligenza; con la conseguenza che il datore è sempre responsabile sia quando ometta di adottare misure idonee, sia quando non vigili che queste vengano attuate.
Solamente un comportamento abnorme, ed il conseguente rischio elettivo può sollevare il datore da una responsabilità risarcitoria.
Nel caso in esame, la mancata adozione, da parte del lavoratore deceduto, di una misura di sicurezza non rappresentava un fatto abnorme ed imprevedibile; dovendo quindi ritenersi responsabile il datore.
Codice civile - Stralcio - Norme attinenti alla normativa ambientale ed alla sicurezza sul lavoro
Sicurezza sul lavoro - Morte del lavoratore - Rischio elettivo - Insussistenza - Mancata adozione misure antinfortunistiche idonee - Responsabilità datore ex articolo 2087 Codice civile - Sussistenza
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi
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