Sicurezza sul lavoro, abnormità condotta per violazione misure antinfortunistiche
Sicurezza sul lavoro
È da considerarsi abnorme (e quindi interruttivo del nesso causale tra condotta datoriale ed evento lesivo) il comportamento del lavoratore volto a superare le barriere poste a presidio della sua sicurezza.
La Suprema Corte ha con sentenza 27 luglio 2015, n. 32761 affrontato il tema della condotta abnorme del lavoratore in relazione al verificarsi di un infortunio ed il nesso eziologico con la responsabilità del datore di lavoro. La Corte ritiene che si debba escludere la responsabilità dell’imprenditore laddove la condotta esorbitante del lavoratore si concretizzi nell’inosservanza di precise norme antinfortunistiche (articolo 71 Dlgs 81/2008), a condizione che l’infortunio non risulti determinato dalla inadeguatezza delle misure prevenzionistiche stesse.
Nel caso in esame, un lavoratore di una società di recupero di materiale ferroso subiva lesioni gravissime per cui il datore veniva condannato ex articolo 590 Codice penale. I Giudici di legittimità hanno confermato la condanna ritenendo che se anche la condotta del lavoratore fosse stata abnorme, la società non aveva comunque adottato le misure antinfortunistiche idonee.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Sicurezza sul lavoro – Infortunio del lavoratore – Per violazione idonee misure antinfortunistiche ex articolo 71 Dlgs 81/2008 - Abnormità della condotta – Sussistenza – Responsabilità datore di lavoro - Esclusione
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalle norme.
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