Rifiuti ambulanti, titolo abilitativo ha "natura personale"
Rifiuti
Nel caso il trasporto dei rifiuti ambulanti non sia svolto direttamente da colui che vi è abilitato, il Giudice deve operare una ulteriore verifica finalizzata a individuare il rapporto effettivamente intercorrente tra i diversi soggetti.
A dirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 42441/2015) che ne approfitta per ribadire, più in generale, come il regime di deroga alle regole in materia di rifiuti previsto per il trasporto dei rifiuti "ambulanti", stabilito dall'articolo 266 comma 5 del Dlgs 152/2006, sia applicabile soltanto nel caso in cui sussista un titolo abilitativo e l'attività, comunque, sia circoscritta ai soli rifiuti che formano oggetto del commercio del soggetto abilitato.
Il Giudice ha così annullato – con rinvio – una sentenza con cui il Tribunale di Tivoli aveva assolto dal reato di gestione non autorizzata di rifiuti, il conducente di un autocarro sorpreso a raccogliere senza alcuna abilitazione rottami ferrosi, ritenendo – erroneamente – che tale attività fosse stata liberalizzata dal Legislatore.
Rifiuti - Raccolta effettuata in forma ambulante - Deroghe - Articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 - Possesso titolo abilitativo - Natura personale - Attività non svolta direttamente da soggetto abilitato - Ulteriore verifica - Necessità - Gestione non autorizzata di rifiuti - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Assenza di titolo abilitativo - Sanzionabilità
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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