News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 4 novembre 2015

Rifiuti ambulanti, titolo abilitativo ha "natura personale"

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Rifiuti ambulanti, titolo abilitativo ha "natura personale"

Nel caso il trasporto dei rifiuti ambulanti non sia svolto direttamente da colui che vi è abilitato, il Giudice deve operare una ulteriore verifica finalizzata a individuare il rapporto effettivamente intercorrente tra i diversi soggetti.

 

A dirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 42441/2015) che ne approfitta per ribadire, più in generale, come il regime di deroga alle regole in materia di rifiuti previsto per il trasporto dei rifiuti "ambulanti", stabilito dall'articolo 266 comma 5 del Dlgs 152/2006, sia applicabile soltanto nel caso in cui sussista un titolo abilitativo e l'attività, comunque, sia circoscritta ai soli rifiuti che formano oggetto del commercio del soggetto abilitato.

 

Il Giudice ha così annullato – con rinvio – una sentenza con cui il Tribunale di Tivoli aveva assolto dal reato di gestione non autorizzata di rifiuti, il conducente di un autocarro sorpreso a raccogliere senza alcuna abilitazione rottami ferrosi, ritenendo – erroneamente – che tale attività fosse stata liberalizzata dal Legislatore.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 13 gennaio 2015 , n. 42441

Rifiuti  - Raccolta effettuata in forma ambulante - Deroghe - Articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 - Possesso titolo abilitativo - Natura personale - Attività non svolta direttamente da soggetto abilitato - Ulteriore verifica - Necessità - Gestione non autorizzata di rifiuti - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Assenza di titolo abilitativo - Sanzionabilità

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

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