Ambulanti, Cassazione ribadisce: nessuna liberalizzazione
Rifiuti
Per la Suprema Corte è indubbio che coloro che raccolgono e trasportano rifiuti in forma ambulante, pur non essendo tenuti all’iscrizione all’Albo, devono comunque munirsi di titolo legittimante se non vogliono commettere reato.
La Corte di Cassazione (sentenza 28758/2015) ha così accolto il ricorso contro una sentenza di assoluzione del Gip di Asti, secondo il quale l’attività dei raccoglitori “su piccola scala” che si limitano a raccogliere modeste quantità di rifiuti abbandonati per la strada (o loro consegnati dai privati), non necessiterebbe di alcuna autorizzazione in quanto “liberalizzata” a seguito di una svista del Legislatore.
Di tutt’altro avviso è stata invece la Cassazione che, allacciandosi alla precedente sentenza 29992/2014, ricorda come la deroga prevista dall’articolo 266 del “Codice ambientale” non operi per coloro che svolgono la raccolta “ambulante” in assenza dell’autorizzazione all’esercizio di attività commerciali, ai sensi del Dlgs 114/1998.
La diversa interpretazione del Gip, si legge nelle motivazioni, finisce per svuotare di contenuto la stessa deroga prevista dal Dlgs 152/2006 che si basa proprio sul “presupposto” che l’esercente l’attività sia munito di abilitazione.
Dlgs 31 marzo 1998 n. 114 - Disciplina settore del commercio - Stralcio - Commercio ambulante
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti – Gestione non autorizzata – Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Soggetto attivo dell’illecito – Impresa – Anche di fatto – Reato proprio – Commercio ambulante di rifiuti – Articolo 266, comma 5, Dlgs 15/2006 - Regime
Rifiuti - Raccolta e trasporto in forma ambulante - Articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 - Regime in deroga - Titolo legittimante - Presupposto - Assenza - Gestione illecita - Sussistenza
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