Reach, Corte di Giustizia Ue fa chiarezza su prodotti complessi
Sostanze pericolose
Ai fini dell'applicazione della disciplina sulle sostanze estremamente preoccupanti, un oggetto fabbricato non perde la sua qualità di "articolo" quando è assemblato o unito ad altri oggetti al fine di formare con questi ultimi un prodotto complesso.
La Corte di Giustizia (sentenza 10 settembre 2015, causa C-106/14) ha così risposto alla richiesta di interpretazione pregiudiziale del regolamento 1907/2006/Ce sulla classificazione delle sostanze chimiche ("Reach"), presentata da un Giudice francese.
In base all’articolo 7 del regolamento, precisa la Cge, spetta quindi al produttore determinare se una sostanza chimica estremamente preoccupante sia presente in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso di ogni articolo che produce. Così è anche per gli importatori di prodotti composti da più articoli che sono obbligati alla stessa verifica "per ogni articolo".
La Cge interpreta poi l'articolo 33 dello stesso regolamento per stabilire che, nel caso di un prodotto composto da uno o più articoli che contengono una sostanza estremamente preoccupante, spetta al fornitore informare il destinatario e, su richiesta, il consumatore, circa la presenza di tale sostanza, comunicando loro, quanto meno, il nome della sostanza in questione.
Sostanze chimiche – Reach - Articoli 7 e 33, regolamento 1907/2006/Ce Nozione di "articolo" - Sostanze estremamente preoccupanti presenti in articoli – Obblighi di notifica e di informazione – Calcolo della soglia dello 0,1% peso/peso
Programma "Reach" - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
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