News - Aggiornamento normativo

Aria

Milano, 30 settembre 2015

Molestie olfattive, reato provato anche per testimoni

Aria

(Francesco Petrucci)

Molestie olfattive, reato provato anche per testimoni

La prova della intollerabilità delle emissioni moleste da impianto produttivo ex articolo 674, Codice penale può formarsi anche sulla base di testimonianze se manca la possibilità tecnica di accertare oggettivamente l'intensità delle stesse.

 

Lo ricorda la Corte di Cassazione nella sentenza 14 settembre 2015, n. 36905 condannando il titolare di un impianto di compostaggio. Poiché siamo nel campo delle "molestie olfattive", non essendoci una normativa statale con disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori non rileva che l'impianto fosse autorizzato, né che fossero rispettati i limiti di emissione. E nemmeno rileva la "normale tollerabilità" delle emissioni ex articolo 844, Codice civile, dato che Giurisprudenza consolidata è per il criterio di valutazione della "stretta tollerabilità" più idoneo alla tutela della salute e dell'ambiente (Cassazione 2475/2007).

 

La natura del reato in parola, di pericolo concreto, e le modalità di valutazione della tollerabilità delle emissioni fa sì che può essere sufficiente l'apprezzamento diretto delle conseguenze moleste delle emissioni anche solo di alcune persone, dalla cui testimonianza il Giudice può trarre elementi per la sussistenza del reato, non essendo indispensabile che gli odori molesti siano stati sentiti da tutti, ed essendo irrilevante che alcuni non li abbiano sentiti affatto.

documenti di riferimento
Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro

Sentenza Corte di Cassazione 14 settembre 2015, n. 36905

Aria - Molestie olfattive - Articolo 674, Codice penale - Provenienza da impianto autorizzato - Rispetto limiti di emissione - Irrilevanza - Apprezzamento molestie - Anche per testimoni

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