Abbandono rifiuti, curatela fallimentare non subentra al fallito
Rifiuti
Fatta salva la eventualità di "univoca, autonoma e chiara responsabilità" del curatore sull'abbandono dei rifiuti, questi non può essere destinatario di ordinanze sindacali per la bonifica dei siti contaminati.
A dirlo è il Tar Campania (sentenza 11 settembre 2015, n. 1987) il quale esclude che il curatore fallimentare, in quanto subentrato nei diritti della società fallita cui sarebbe da ascrivere la responsabilità dell’illecito, sia tenuto alla bonifica ambientale ai sensi dell'articolo 192, comma 4, Dlgs 152/2006.
Secondo il Tar la curatela non può essere considerato un "subentrante", ossia un successore dell’impresa fallita, perché da un lato tale società conserva la propria soggettività giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio, pur perdendone la facoltà di disposizione; dall'altro la curatela non acquista la titolarità dei suoi beni, ma ne diventa solo amministratore con facoltà di disposizione.
Pertanto nei confronti della curatela non è ravvisabile un fenomeno di successione, il quale solo potrebbe far scattare il meccanismo estensivo previsto dall'articolo 192.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Lo Strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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