Tassa rifiuti, esenzione per rifiuti speciali non opera ipso iure
Rifiuti
L'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza di aree che, producendo rifiuti speciali non assimilabili, devono essere escluse dalla superficie tassabile, incombe sull'impresa contribuente.
A ribadirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 16244/2915) che, richiamandosi a numerosi precedenti già decisi in ambito Tarsu (tassa rifiuti) e Tia (tariffa rifiuti), sottolinea come l'esclusione di alcune aree dalla quantificazione della tassa rappresenti una eccezione alla regola generale stabilita dal Dlgs 507/1993, che è quella del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che detengono immobili nel territorio comunale.
Pur tenendo fermo il principio secondo il quale è l'amministrazione a dover fornire la prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria, quindi, ben può l'ordinamento porre a carico del soggetto interessato ad usufruire dell'esenzione un onere non solo di informazione della Pa, ma anche di prova.
La Suprema Corte ha così deciso di cassare la decisione con cui la Ctr della Regione Toscana aveva accolto, in senso opposto, un ricorso contro una cartella di pagamento Tia relativa agli anni 2003 e 2004.
Stralcio - Capo III - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu)
Dlgs 507/1993 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
Rifiuti - Tassa - Aree dove vengono prodotti rifiuti speciali - Deposito spedizione merci - Esenzione superficie tassabile - Articolo 62, comma 3, Dlgs 507/1993 - Soggetto interessato - Onere di informazione e di prova - Sussistenza
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